Egr. Dott. Cirrincione,
in data 30/07/2021 (entro i termini) ho inviato il modello TR per la richiesta in compensazione del credito iva maturato nel 2° trimestre 2021 pari a € 20.000,00 munito di visto di conformità.
Fino alla data del 05/11/2021 ho utilizzato compensazione nel mod. F24 € 16.000,00 per cui avevo ancora € 4.000,00 da utilizzare in compensazione.
In data 05/11/2021 mi sono accorto che non era stata registrata una fattura di vendita, pertanto ho provveduto a rigenerare la liquidazione iva del 2° trimestre 2021 e inviare la li.pe. (integrativa) inerente al trimestre di riferimento compensando la sanzione di € 55,56 tramite istituto del ravvedimento operoso (1/9 di 500,00 €).
Sempre in data 05/11/2021 ho inviato il modello TR relativo al 2° trimestre 2021 barrando la casella modifica istanza precedente, ove evidenziava un credito iva di € 19.000,00, non versando alcuna sanzione.
Mi sono sorti i dubbi sull'ultimo passaggio effettuato, poiché leggendo la normativa di riferimento sembrerebbe che la modifica di un'istanza del modello TR già inviato nei termini è possibile farlo solo se rimango inalterato l'importo del credito.
A questo punto si richiede dei suggerimenti su come comportarci.
Preciso che l'Agenzia dell'Entrate mi ha rilasciato la ricevuta di esito positivo e mi ha sostituito l'istanza precedente.
Grazie mille, cordiali saluti