Quesiti09/12/2021Vendita tra società di diritto inglese e SRL italianaBuonasera, una società di diritto inglese è proprietaria di un marchio italiano registrato in Italia. Qual è il trattamento ai fini IVA nel caso in cui tale società venda il suddetto marchio ad un soggetto di diritto italiano (in particolare, una SRL) Se la società inglese fosse un soggetto identificato in Italia con solo il codice fiscale, cambierebbe qualcosa ai fini IVA, sempre considerando la vendita ad un soggetto italiano SRL Le cessioni dei diritti: ) rientrano tra le operazioni disciplinate in modo espresso solo se l'acquirente è un soggetto privato (art. 7-septies, co. 1, lett. a), Dpr 633/72) ) al contrario nel caso di soggetto passivo Iva (prestazione B2B), come nel caso di specie, rientrano tra le prestazioni generiche (art. 7-ter, Dpr 633/72).
Quesiti04/11/2021lavoratori impatriatiBuonasera, due persone lavoratori conviventi che vogliono trasferire la residenza dalla Germania all'Italia mantenendo gli attuali datori di lavoro tedeschi e fare smart workin dall'Italia per almeno due anni; - la prima lavora per un emittente televisiva tedesca con un contratto freelance permanente; - la seconda ha un contratto di lavoro presso un fondo d'investimento a Berlino; le due tipologie di redditi possono usufruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati Oltre all'impegno a risedere in Italia per almeno di 2 anni e non essere stati residenti nei due anni precedenti, quali altri requisiti sono necessari per avere il regime di tassazione agevolata La convenzione tra i due stati prevede che in Germania i redditi non verranno più tassati quindi riceveranno un importo lordo che andranno a tassare limitatamente al 30 in Italia I redditi italiani saranno soggetti ad uno quota contributi inps o solo all'irpef ed addizionali Attualmente il datore di lavoro (emittente televisiva) paga una parte dell'assicurazione sanitaria continuerà a pagarla Una volta trasferiti in Italia potrebbero, oltre ad avere i predetti redditi, anche aprire una partita iva ed emettere fatture Potrebbero comunque comprare un'appartamento a Berlino Grazie Premesso che possono fruire del regime degli impatriati sia per redditi di lavoro dipendente che per redditi di lavoro autonomo (freelance per un editore), nonché, dal 2020, anche i redditi dell'impresa individuale, in relazione a quanto prospettato, l'Agenzia delle entrate ha affrontato l'argomento in due risposte ad interpello, la 596/2021 e la 621/2021. In tali documenti di prassi viene, sostanzialmente, affermato quanto segue: ) il regime di smart working configura una particolare modalità di resa del lavoro dipendente, al quale non opera alcuna deroga ai regimi generali per l'applicazione del regime degli impatriati ) ciò significa che, laddove la prestazione lavorativa risulti resa prevalentemente in Italia, ricorre il requisito per applicazione dell'agevolazione fiscale, oltre agli ulteriori requisiti costituiti dal trasferimento della residenza fiscale in Italia e dal periodo minimo di residenza fuori dall'Italia.
Quesiti25/10/2021Acquisto Cinabuongiorno, un contribuente ha effettuato acquisti da un venditore extra ue ma indentificato direttamente in Italia come da controllo partita iva, tramite il sito di Amazon; sulla fattura non è stata applicata l'iva ma riportata l'inversione contabile art.194/2006. siccome il fornitore è identificato direttamente in Italia, e non come rappresentante fiscale, la fattura non doveva riportare l'iva del 22 inoltre ora sul documento l'imposta andrà aggiunta come si trattasse di acquisto ue (integrazione in fattura) o extra ue (tramite redazione di un'autofattura) attendiamo cortese riscontro. distinti saluti. Nel caso di specie si presume che si tratti di un acquisto con clausola DDP (cioè il cinese consegna all'acquirente il bene già sdoganato in Italia; si tratta quindi della cessione di un bene "nazionalizzato", territoriale in Italia).
Quesiti22/10/2021credito d'imposta per le imposte pagate all'esteroBuonasera, un cliente che deve compilare modello unico/2021 quadro ce per reddito prodotto all'estero. gli viene consegnata CU/2021 che riporta la quota del reddito italiano per euro 45.781,59 come lavoro dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda per la quale svolge anche lavoro su territorio estero per cui nel contesto della CU viene compilata anche la sezione delle detrazioni e crediti. in questa sezione viene indicato: al rigo 361 imposta lorda 13.717,00 al rigo 375 imposta netta 13.383,11 al rigo 376 credito d'imposta per imposte pagate all'estero euro 10.767,79 al rigo 377 codice stato estero 053; al rigo 378 anno percezione reddito 2019 al rigo 379 reddito prodotto all'estero euro 152.661,10 ed infine al rigo 380 imposta estera definitiva 36.187,47 all'atto di compilazione del quadro ce sezione 1 inserendo il codice paese estero, l'annualità 2019 l'importo di reddito pari ad euro 152.661,10 e l'imposta estera effettiva per euro 36.187,47 il programma contabile riferisce che l'importo dell'imposta estera supera l'ammontare dell'imposta italiana e nel contempo il programma non riporta il valore del rigo CU 376 del credito d'imposta prodotta all'estero per 10.767,79 con il risultato che il modello unico risulterebbe a debito. ma in questo caso non si ha il beneficio del riporto credito d'imposta. come si può sistemare una tale condizione allego pagina CU/2021 Grazie. In relazione alla certificazione allegata, pare di comprendere che: ) il reddito prodotto all'estero dal contribuente nel 2020 sia pari a ca 45.000 ) mentre reddito prodotto all'estero nel 2019 sia nettamente superiore, pari a ca 152.000 .
Quesiti17/09/2021prosecuzione impresa individuale unico eredegentile dottore, ho il seguente quesito: il giorno 24.06.2020 è deceduto un imprenditore inviduale e l'unico erede (figlia) ha proseguito l'attività facendo noi le comunicazioni del caso (agenzia delle entrate,..). il mio dubbio è legato al reddito prodotto dal de cuius dal 01.01.20 al 24.06.20, deve essere dichiarato nella dichiarazione del de cuius o dall'erede come redditi da partecipazione (quadro H) per complicare le cose l'impresa individuale era già impresa familiare quindi il reddito era già in parte imputato alla figlia. per quanto riguarda gli ammortamenti procederei con l'imputare gli stessi al de cuius fino alla data del decesso e alla figlia fino al 31.12., corretto grazie per la collaborazione cordiali saluti Nel caso di specie è venuto il decesso di una imprenditore individuale; dunque: ) il reddito prodotto ante mortem (secondo il principio di competenza se in contabilità ordinaria o il criterio di cassa ibrido se in contabilità semplificata): va indicato nella dichiarazione intestata al de cuius è presentata da uno degli eredi ) il reddito prodotto successivamente: va dichiarato dall'erede (sempre a quadro RG o RF, a seconda del tipo di contabilità gestita). Nulla cambia per il fatto che la figlia fosse già collaboratrice familiare del titolare deceduto; in tal caso: ) la figlia diviene titolare dell'impresa individuale dal momento in cui subentra nell'attività del padre ) per quanto attiene reddito prodotto ante mortem avrà l'imputazione di un quadro RH (in ragione dell'apporto effettivo nell'attività e comunque nel limite del 49) ) per quanto attiene reddito posto mortem, come anticipato, non vi è alcuna imputazione ma un reddito da indicare direttamente nel quadro RG/RF.