Spettabile Redazione Fiscale,
lo scrivente (consulente tributario ANCOT) segue una società di persone che svolge attività di pesca costiera.
Per detta attività, da ultimo con l’articolo 2 c.2 della legge 203/2008 (per il passato si vedano l’articolo 11 della legge 388/2000 e la legge finanziaria per il 2004), è prevista la detassazione del 64% (80% dell’80%) del reddito derivante dalla suddetta attività.
Nelle istruzioni al quadro RS del modello Redditi 2019/2018, detta “misura” agevolativa trovava una sua codifica all’interno della tabella degli Aiuti di Stato da riportare, a decorrere appunto dal 2018, nel quadro RS. In particolare, veniva indicato il codice “16”.
Nelle istruzioni al quadro RS del modello Redditi 2021/20, detto codice non esiste più. Nelle istruzioni al quadro RS del modello Redditi 2020/19 viene detto che non vanno riportati nel quadro in esame gli aiuti che hanno natura di misura “fiscale ed automatica” e non presentano profili di selettività avendo una portata generale (si veda la pagina 149 delle istruzione al modello Redditi società di persone del 2020/19). La detassazione de quo presenta, a parere dello scrivente, al pari del credito d’imposta per ricerca e sviluppo o del super ammortamento, le suddette caratteristiche.
Premesso quanto sopra, si chiede:
- Conferma della non integrazione di Aiuto di Stato per la detassazione parziale del reddito da pesca costiera;
- In caso, viste le istruzioni per i Redditi del 2018, si ritenga, invece, che la misura in esame costituisca Aiuto di Stato, si chiede conferma sul fatto che la stessa debba essere indicata in quadro RS con codice aiuto 999 , quadro RG, tipo norma 3, anno 2008, numero 203, articolo 2, comma numero 2, settore 5. E, infine, tralasciando le caselle relative a natura giuridica e dimensione, quale sia l’importo da indicare alle caselle “importo aiuto spettante”. In particolare, laddove si ritenga che l’aiuto corrisponda all’imposta non dovuta in conseguenza della detassazione, risulterebbe difficile calcolare lo stesso in quanto la società (destinataria dell’aiuto), non subendo tassazione personale (il reddito viene attribuito, per trasparenza, ai soci), non avrebbe direttamente alcun risparmio d’imposta. Si ritiene non coordinata sistematicamente con la normativa in esame un’interpretazione che porti a ritenere che vada indicato il “risparmio d’imposta” fruito dai singoli soci. In primis, poiché l’aiuto (laddove la detassazione de quo lo sia) non è ad essi concesso ma alle “Imprese” che esercitano la pesca costiera e, poi, poiché detta interpretazione costringerebbe la società ad una defatigante (si pensi ad una società composta da una nutrita compagine di soci non familiari) assunzione dei dati reddituali dei singoli soci (con possibili profili di violazione della normativa sui dati personali). Un’alternativa - che potrebbe risultare penalizzante laddove l’importo del reddito detassato fosse molto elevato (ipotesi, peraltro, remota nelle realtà della pesca costiera) ma che agevolerebbe molto la compilazione - potrebbe essere quella di considerare “aiuto” l’importo corrispondente alla quota di reddito “detassato”.