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Quesiti12/07/2021

Intervento Supersismabonus e Superecobonus

domandadomanda

Nella particella insistono due volumi: il fabbricato principale a uso residenziale composto da n. 3 abitazioni cat. A/3 e n. 2 pertinenze cat. C/2 e C/6 e un corpo attiguo a uso deposito formato da n. 2 unità categoria C/2:

  • il soggetto 1 risulta proprietario al 100% di n. 1 abitazione, n. 1 pertinenza e delle due unità facenti parti del corpo attiguo di categoria C/2;
  • il soggetto 2 risulta proprietario di n. 1 abitazione, n. 1 pertinenza;
  • il soggetto 3 risulta proprietario di n. 1 abitazione.

Si intende procedere con la demolizione integrale e la ricostruzione senza aumento di volume dell’intero edificio tramite interventi Supersismabonus e Superecobonus.

Il corpo principale residenziale è da considerare come un condominio minimo, pertanto, si ritiene che avendo n. 3 abitazioni e n. 2 unità accessorie, si ha diritto a un massimale di spesa per superbonus moltiplicato per le 5 unità. L’ammontare della spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono Risposta n. 196 Agenzia delle Entrate del 18.03.2021.

Approcciando l’intervento come condominio minimo si avranno i seguenti massimali di spesa:

  1. Sismabonus (si rientra in zona sismica 1,2,3): 96.000,00€ x 5 = 480.000 €
  2. Coibentazione: 40.000,00€ x 5 = 200.000 €
  3. Impianto riscaldamento: 20.000,00€ x 5 = 100.000 €
  4. Serramenti: circa 54.000,00€ x 5 = 270.000 €

Tali massimali di spesa trovano conferma nella Risposta n. 175 Agenzia delle Entrate del 16.03.2021.

Sarà inoltre possibile accedere agli altri interventi trainanti quali fotovoltaico, accumulo, colonnina di ricarica.

Il soggetto 1 intende inoltre procedere con la demolizione delle due unità facenti parti del corpo attiguo di categoria C/2 e incorporare tale volumetria nella ricostruzione. Al termine dei lavori il soggetto 1 risulterà proprietario di n. 2 unità abitative di categoria A/3 e due pertinenze C/6. Il corpo attiguo accorpato consente nel caso in esame di ottenere due ulteriori massimali di spesa per sismabonus da euro 96.000.

Il soggetto 1 intende inoltre effettuare interventi trinati sulle due unità abitative ricostruite. Sempre nella Risposta n. 196 AdE viene precisato che per gli interventi trainanti sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Per quanto riguarda il calcolo dei massimali di spesa bisogna considerare la situazione ante lavori ma ci si chiede se per le spese relative ai lavori trainati, spettanti per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari per persona fisica, sia da considerare la situazione post intervento. Nel caso specifico il soggetto 1 risulterà, a seguito degli interventi, proprietario di due abitazioni e queste saranno oggetto d'interventi trainati.

Sempre lo stesso soggetto 1 ha in una diversa località un altro immobile abitativo già oggetto di superbonus e interventi trainanti e trainati in corso d’opera.

Gli interventi trainati analizzando la situazione post intervento risulterebbero effettuati su n. 3 unità abitative.

Se in soggetto 1 è sposato in separazione dei beni è possibile effettuare gli interventi a nome del familiare convivente? È possibile in alternativa procedere con la donazione alla moglie o a un figlio della nuda proprietà di una unità abitativa ed effettuare gli interventi a suo nome?

Si chiede una gentile conferma di quanto sopra riportato.

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