Buon giorno, ho la seguente casisticha che è stata trattata anche con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 100 /E del 25 luglio 2005, ma non mi è chiara in quanto mi sembra che non venga considerato il comma 3 dell'art. 19.
In pratica il caso è il seguente:
ho come cliente una scuola che effettua prestazioni esenti da iva art. 10 comma 20 (per circa 300.000 euro all'anno), operazioni imponibili per corsi al 22% (per circa 150.000 euro all'anno), ed infine percepisce contributi dalla Regione che vengono trattati come operazioni Fuori campo iva art. 2 comma 3 lett. a (per circa 8.000.000 euro all'anno).
Il dubbio sorge in quanto dalla Risoluzione emerge che la scuola non dovrebbe detrarre l'iva relativamente alle operazioni Fuori campo iva, ma se si legge prima l'art. 19 comma 2 e poi il successivo comma 3, sembrerebbe che le operazioni di cui all'art. 2 comma 3 lett. a), b); d), ed f) siano escluse dal comma 2 e pertanto siano da considerarsi detraibili, mentre per il conteggio del pro-rata non si dovrebbero considerare nè nel numerato nè nel denominatore le operazioni Fuori campo art. 2.
Seguento il mio ragionamento, il prorata di detraibilità dovrebbe essere 150.000/450.000 = 33% sulla totalità delle operazioni di acquisto e quindi anche sugli acquisti che in pratica determinano anche le operazioni fuori campo.
Il problema sorge dal fatto che leggendo questa risoluzione invece sembra che gli acquisti relativi alle operazioni fuori campo siano da considerarsi indetraibili, venendo meno la considerazione del comma 3 dell'art. 19 che nella risoluzione non viene nemmeno menzionato.
Vorrei capire magari con un esempio qual è il procedimento corretto da applicare dato che l'iva sugli acquisti totali ammonta a circa 200.000 considerando tutti gli acquisti.
Se dovesse essere giusta la Risoluzione dell'agenzia, un metodo oggettivo per recuperare l'iva, potrebbe essere quello di prendere l'iva detraibile rapportando i volumi d'affari (cioè 150.000 diviso 8450000 = 2% circa di 200.000 = 4000 di iva indetraibile). Altre strade sarebbero troppo lavoriose, quindi sarebbe meglio non detrarre nulla piuttosto che fare la separazione degli acquisti.
Inoltre non mi è chiaro un altro punto, in quanto l'Agenzia fa riferimento al comma 4 dell'art. 19, dicendo che se vi sono acquisti promiscui allora si devono considerare in parte indetraibili per la quota che si riesce a determinare oggettivamente ed in parte detraibili. Ma se il comma 3 dell'art 19, dice che è esclusa l'indetraibilità per le operazioni di cui art 2 comma 3....., perchè l'Agenzia fa tale riferimento???
Inoltre non vorrei che magari la risposta dell'Agenzia è solo riferita al caso in cui la scuola facesse prestazioni di cui all' art. 14 co. 10 legge 537 del 1993, ma in tal caso non è la casistica dell'Interpello.
Resto in attesa di un riscontro.