Due persone fisiche proprietarie di un immobile di due piani (unità piano terra , unità piani primo e secondo) costituito da due appartamenti di classe A/3 (trattasi di una comunione), con accesso dal giardino comune alle due unita’ e da scala comune interna che collega il primo piano (le due unita’ sono comunicanti in quanto vi viveva in precedenza una sola famiglia), intende realizzare su entrambe le unita’ interventi di efficientamento energetico (sostituzione caldaia comune impianto centralizzato, cappotto termico interno ai due appartamenti – quello esterno non e’ possibile perche’ trattasi di immobili vincolati al mantenimento dello stato estetico attuale – nonche’ sostituzione infissi ed isolamento pavimenti) ed interventi di riduzione del rischio sismico con contestuale accorpamento delle due unita’.
Poiche’ non si tratta di condominio in quanto unica proprietaria, ne’ di unita’ “funzionalmente indipendenti” in quanto l’accesso e’ comune si chiede se possa usufruire del superbonus 110% con cessione del credito viste le modifiche alla legge di bilancio (persone fisica unico proprietario da due a quattro unità).
La nostra perplessità nasce anche dalla lettura della circolare 63/2021.