Quesiti08/01/2021Forfetarioun mio cliente (sa) svolge l'attività di artigiano (manutenzione giardini) in regime forfetario con iscrizione alla gestione ivs artigiani nella misura del 65 come previsto per i forfetari gli si presenta la possibilità di subentare in una rivendita (dettaglio al commercio) di frutta e verdura , poichè però non ha il tempo di gestire le due attività senza ulteriori aiuti sta pensando a due soluzioni: - aprire snc con due soci (sa zz - sa al 60 e zz al 40 o simili): in questo caso mi confermate l'uscita dal regime forfetario dal 2022 ovvero dall'anno successivo alla costituzione della snc in cui è socio dovrebbe inoltre aprire la posizione inps commercianti essendo socio che presta la propria attività nella snc mi sembrerebbe una doppia tassazione contributiva, in quanto già versa i suoi contributi nella gestione artigiana (fissi e in percentuale nel caso in cui superi i minimali) - sa apre la seconda attività (vendita al dettaglio di frutta e verdura) e solo se la somma delle due attività superasse i 65000 euro fuoriuscirebbe dal 2022, corretto in questo caso si avvarebbe della collaborazione di zz che, aprendo una sua partita iva ed in relazione alle ore svolte, emetterebbe relativa fattura ad sa in questo caso fino a quale importo sa può ricevere fattura da zz (per il lavoro dipendente c'è il limite di 20000, per le prestazioni di servizio da terzi) anche in questo caso come deve essere regolata la contribuzione doppia gestione artigiani e commecianti il carico contributi (anche se ridotto al 65 per i forfetari) sarebbe gravoso grazie cordialità In relazione a quanto prospettato, si chiarisce quanto segue: a) l'ingresso in una società di persone nel 2021 farà fuoriuscire il contribuente dal regime forfettario a partire dal 2022 (CM 9/2019). La posizione IVS risulta essere unitaria e si dovrà contribuire esclusivamente all'attività artigianale (il contributo terrà conto anche del reddito imputato dalla Snc); infatti occorre contribuire alla gestione previdenziale in cui si svolge con prevalenza l'attività e questa non potrà essere che quella artigianale (a pena di esclusione dall'albo artigiani) b) nel caso in cui si trovi a condurre direttamente l'attività dovrà effettuare la somma dei ricavi ottenuti nell'anno precedente (2021) al fine di valutare se possa permanere in regime forfettario dall'anno successivo (2022).
Quesiti08/01/2021Impresa familiare e causa ostativa per compensi corrispostiImpresa familiare nel 2019 in regime forfettario. Nel 2020 nel tetto dei 20.000,00 euro di spese vanno sommate le spese per lavoro dipendente del 2019 e anche la quota di reddito percepita dal collaboratore familiare nel 2019 in caso positivo, vanno considerate le quote corrisposte al collaboratore nella dichiarazione dei redditi 2019/2018 o 2020/2019 nel tetto dei 20.000,00 euro va considerata anche la quota del titolare dell'impresa familiare Cordiali saluti Per quanto attiene quanto prospettato, occorre considerare quanto segue. 1) e 2) Tra gli emolumenti che rilevano ai fini della verifica del limite di . 20.000 ex art. 1, co. 54, L. 190/2014: ) rientrano i compensi corrisposti ai familiari ex art. 60 Tuir, cioè ai compensi per lavoro dipendente o assimilato che risultano indeducibili in quanto corrisposti al coniuge o figli minori (non rileva se questi abbiano una partita Iva propria) ) non rientrano le quote di utili imputate ai collaboratori dell’impresa familiare ex art. 5 Tuir (in quanto non richiamati dalla norma; peraltro il concetto è coerente col fatto che sia espressamente previsto che l’l’impresa individuale in regime forfettario sia costituita nella forma di impresa familiare).
Quesiti09/01/2021Cessione farmacia a fronte di rendita vitaliziaCessione di farmacia rappresentata dalla madre (cedente) alla figlia (cessionaria) a fronte di rendita vitalizia: posto che è stato stipulato un atto di donazione modale dove viene ceduta l'attività di farmacia e il relativo immobile a fronte della costituzione di rendita vitalizia; visto che il valore dell'avviamento dell'attività (specificato in atto) non è stato iscritto nell'attività della cessionaria, perdendo pertanto la possibilità di ammortamento; visto che la cessionaria, per onorare l'erogazione della rendita vitalizia alla cedente, preleva a titolo di "prelievo titolare" l'importo da erogare dai conti correnti dell'attività; visto che tale importo viene indicato nel modello Redditi Persone Fisiche della cessionaria, quale onere deducibile (per l'importo totale) esattamente (redditi anno imposta 2019) RP26 cod. 21 come valore di rendita/vitalizio, abbattendo pertanto il reddito imponibile della cessionaria Si chiede se questo comportamento risulta corretto. Nel caso in cui l’attribuzione del vitalizio sia disposto per donazione (così come per successione): ) per il percipiente (la madre donante): l’incasso delle quote annuali costituisce un reddito di capitale (art. 44, co. 1 , lett. c), Tuir), da indicare a quadro RL (v. rigo RL2) ) per l'erogante (la figlia donatario): costituisce onere deducibile, come correttamente riportato nel quesito.