Buon giorno mi ricollego al precedente nostro quesito del 25.06.2020 -che allego - alla luce di alcuni elementi aggiuntivi pervenuti in questi giorni da parte di consulenti tedeschi del contribuente.
Il soggetto in questione dal 14.01.2019 si è trasferito in Germania dove lavora per un ditta tedesca.
La residenza è ancora in Italia presso la casa della madre e rientra nello stato di famiglia di quest'ultima dove realmente non vive da tempo in quanto prima del trasferimento lavorava da anni fuori regione.
In Italia sempre nel comune di residenza possiede il 50% di una abitazione dove risiede solo una parente ma dove lui ha intestata una utenza del gas ed un'altra abitazione che viene concessa in locazione .
Non è sposato ma ha un figlio e convive con una compagna fuori dalla regione dal comune di residenza anagrafico dove la compagna ha una abitazione in locazione e le utenze intestate.
In Germania la nuova ditta gli ha messo a disposizione una abitazione in cui lui ha preso il domicilio e dimora nel corso della settimana.
Nel 2019 rientrava dalla compagna il giovedì sera e ripartiva il lunedì mattina per la Germania.
Ci è stato detto dai consulenti tedeschi che in Germania gli è stata predisposta una dichiarazione tedesca come "non residente" e che secondo loro come potrà leggere nei documenti allegati avendo la residenza anagrafica in Italia ex art 2 deve tassare anche i redditi tedeschi in Italia perché secondo loro il centro degli interessi vitali è comunque in Italia e non danno particolare peso al criterio della ripartizione del reddito previsto dalla convenzione che a quanto mi risulta dovrebbe invece avere una valore superiore rispetto alla normativa interna.
Pertanto secondo la loro impostazione dovrebbe tassare il reddito anche in Italia secondo i redditi convenzionali ed usufruire del credito di imposta ex 165 nei limiti di legge. Poiché le imposte tedesche non sono ancora definitive (saranno liquidate definitivamente il prossimo anno) a loro avviso non potrebbe scomputare il primo anno le imposte tedesche che recuserebbe dal prossimo anno.
Chiedo alla luce di queste informazioni se è possibile confermare a suo avviso la tassazione solo in Germania con il criterio della ripartizione pro temporis previsto dal protocollo aggiuntivo all'art 4 della convenzione o in caso negativo se il contribuente deve tassare i redditi tedeschi anche in Italia ma possa comunque usufruire del comma 5 dell'art 165 per le imposte non definitive (nella nuova formulazione mi risulta che includa anche i privati) magari scomputando a titolo prudenziale solo una quota di queste imposte tedesche e computando il saldo il prossimo anno quando la liquidazione sarà definitiva.
Scadendo i termini per l'invio della dichiarazione le chiedo se gentilmente riesce a rispondermi celermente.
Distinti saluti