Con il presente quesito si richiede cortesemente un vostro parere circa la fattibilità della soluzione prospettata di seguito e circa la correttezza procedurale della revoca.
Presentazione del caso:
Avendo superato almeno uno dei tre parametri previsti dalla normativa al tempo vigente con riferimento agli esercizi 2017 e 2018 la società SRL convoca in data 16/12/2019 una assemblea avente ad ordine del giorno la nomina di un revisore legale. L’Assemblea non raggiunge il quorum e va deserta.
Successivamente in data 15/01/2020 ha luogo una nuova assemblea in cui la società, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell’attività di revisione legale e del termine ultimo previsto dalla norma per procedere alla nomina, conferisce, di comune accordo con il revisore, l’incarico a decorrere dall’esercizio 2020. L’esercizio 2019 viene quindi lasciato formalmente fuori dall’incarico applicando una forzatura di cui sia la società che il revisore sono consapevoli.
Successivamente, a seguito della crisi provocata dal covid-19, terminato il lockdown nazionale, la società decide di non riprendere la propria attività. Pertanto in seguito ad un accordo stragiudiziale con il personale dipendente (con intervento dei rappresentanti sindacali), cessa tutti i rapporti di lavoro dipendente. Ad oggi la società non è ancora stata formalmente messa in liquidazione ma questo avverrà probabilmente entro la fine del 2020.
In questo contesto è intervenuta la conversione del Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19.05.2020), mediante la Legge n. 77 del 17.07.2020, che ha modificato nuovamente l’obbligo di nomina dei Revisori nelle SRL facendo slittare il termine di riferimento al 2021.
Alla luce della situazione prospettata la società ed il revisore incaricato vorrebbero di comune accordo trovare una soluzione per cessare l’incarico di revisione.
Soluzione prospettata:
La società ed il revisore ritengono, di comune accordo, percorribile l’ipotesi di revoca secondo il disposto dell’art. 4 co 1 lett. i) DM 28/12/2012 che individua la situazione di “giusta causa” di revoca del revisore nella "sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
A tal proposito, previo accordo sottoscritto tra le parti, si intende procedere come segue:
-) Revisore: Predisposizione di un documento recante le proprie osservazioni in merito alla cessazione dell’incarico per giusta causa da trasmettere sia alla società che all’indirizzo PEC [email protected].
-) Società: Redazione di verbale assembleare per dichiarare la cessazione anticipata dell’incarico del revisore con indicazione delle relative motivazioni. Trasmissione via PEC del Verbale unitamente alle osservazioni presentate dal revisore, entro 15 i giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione, all'indirizzo [email protected] (oggetto del messaggio "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione")
Si chiede infine se procedendo come prospettato il revisore possa quindi considerarsi sollevato dall’incarico di revisione (con tutti gli obblighi che ne conseguono a livello documentale) per l’intera annualità 2020 o solo successivamente alla data di revoca.