Una ditta individuale nel 2018 ha acquisto macchinari aventi i requisiti 4.0, l’interconnessione e la redazione della perizia giurata è stata effettuata a marzo 2019. Nell’anno 2018 su detti macchinari è stato applicato il super ammortamento in quanto non ancora avvenuta l’interconnessione e la perizia giurata.
Mediante atto del 31 ottobre 2019 con effetti dal 4 novembre 2019, il titolare della ditta individuale ha concesso in affitto il ramo di azienda esercente l’attività di lavorazione pelli ad una NEWCO S.R.L. costituita a ottobre 2019. Il 18 dicembre 2019 il titolare della ditta individuale ha depositato al tribunale il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il tribunale con decreto del 19 dicembre 2019 ha dichiarato ammissibile la procedura.
L’atto costitutivo della NEWCO S.R.L. (affittuaria) prevede che il primo esercizio si chiude il 31.12.2020. Il contratto di affitto del ramo di azienda prevede che ai sensi dell’art.102 del Tuir, per tutto il periodo di locazione, gli ammortamenti fiscali spetteranno all’Affittuaria.
Si chiede se sia corretto che la concedente (ditta individuale) applichi gli ammortamenti e anche l’Iper ammortamento per il periodo dal 1.1 al 3 novembre 2019, mentre dal 4 novembre in poi, gli ammortamenti e anche l’Iper ammortamento lo applichi l’affittuaria.
Per gli ammortamenti normali sembra non ci siano dubbi, dubbio invece è se l’affittuaria possa dedurre l’Iper ammortamento nonostante la concedente abbia chiesto e ottenuto l’ammissione alla procedura concorsuale.