Una ditta, nostra cliente, vanta un credito consistente, per fatture emesse nei confronti di un cliente. Il cliente, non riuscendo nel pagamento, nel corso del 2013 presenta in Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare, Ricorso per ammissione al Concordato Preventivo, ai sensi dell’art.161, co.6, R.D. 16 marzo 1942 n.267 ; protocollato dalla Cancelleria Fallimentare in data 01 marzo 2013 . Il Tribunale, Riunito in camera di consiglio (in persona dei Sig.ri Magistrati), decreta e dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, in data 09 gennaio 2014 ; protocollato dalla Cancelleria Fallimentare in data 14 gennaio 2014. Facendo riferimento all’ 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 dove si stabilisce che la perdita su crediti, nel caso di debitore assoggettato al concordato preventivo, è deducibile a partire dalla data del decreto di ammissione, si chiede, a conferma, se (come da lettura dell’articolo) è corretto portare a perdite il credito nell’anno 2014 in deduzione del reddito. Inoltre si chiede come conviene comportarsi in riferimento alla nota di accredito ai soli fini iva (ai sensi dell.art.26 co.2 D.P.R. 633/72) per la parte di credito rimasta insoddisfatta, ed eventualmente quale sarebbe la procedura più precisa e corretta da addottare