Una SAS è composta dal marito socio accomandatario e dalla moglie socio accomandante.
Il marito socio accomandatario è deceduto in data 18.09.2019. I chiamati all’eredità sono: la moglie (già socia accomandante) e 3 figli tutti maggiorenni.
Lo statuto della SAS prevede la facoltà dei soci superstiti di liquidare la quota agli eredi, di mettere in liquidazione la società, oppure di chiedere agli eredi di continuare la società col loro consenso.
Il socio accomandante (madre) ha chiesto verbalmente ai tre figli di continuare la società con loro, ma considerato che il padre aveva rilasciato a un istituto di credito una fidejussione personale, i figli fino al 31.12.2019 non avevano ne manifestato esplicitamente volontà di accettare l’eredità, e nemmeno posto in essere alcun fatto concludente che potesse presumere la loro accettazione.
In data 12 marzo 2020 è stata presentata la denuncia di successione firmata esclusivamente dalla madre, solo in questo momento (12 marzo) i 3 figli hanno verbalmente dato il loro assenso all’accettazione dell’eredità e anche alla continuazione dell’attività nella SAS, tanto che in data 17 marzo 2020 mediante atto notarile è stata ricostituita la pluralità dei soci della SAS con l’entrata dei 3 figli eredi con la qualifica di accomandanti e accomandatario la madre.
Si pone il dubbio da chi debba essere dichiarato il reddito dell’intero esercizio 2019.
La Cassazione sent.n.6849 del 16.12.1986 ha stabilito che l’erede diventa socio non per successione, ma ad opera di un accordo tra soci superstiti ed eredi, accordo che non necessita di forma scritta ma può anche risultare da fatti concludenti. Quindi prima di questo accordo o di fatti concludenti gli eredi non sono soci.
L’agenzia delle entrate con la Risoluzione n.157/2008 in riferimento al caso di eredi minorenni, ha affermato che la successiva autorizzazione del tribunale, che con efficacia retroattiva consentirà ai minori la continuazione del rapporto societario, produrrà effetti civilistici, inerenti ai rapporti tra le parti, ma non produrrà effetti sugli obblighi di natura fiscale i cui termini siano ormai decorsi.
Si chiede quindi conferma se nel caso specifico, il reddito 2019 debba essere dichiarato solo dalla madre, oppure suddiviso pro-quota anche con i figli eredi nonostante siano subentrati con l’atto del 17 marzo 2020.
Si chiede infine se per fatti concludenti a cui fa cenno la cassazione, potrebbe rientrare anche un accordo privato firmato dai soci superstiti e dagli eredi munito di data certa. Esempio se l’accettazione degli eredi di entrare in società fosse stata formalizzata per iscritto e sottoposta a data certa entro il 31.12.2019, in tal caso il reddito doveva essere ripartito in pro-quota anche con gli eredi.