Un soggetto effettua un investimento in beni ammortizzabili per l’imposto complessivo imponibile di euro 151.000,00 secondo le seguenti tempistiche:
Si chiede:
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A sostegno dell’applicabilità dell’iperammortamento le allego di seguito un parere di un collega che le chiedo se è da lei condiviso.
“Innanzi tutto va detto che nel 2016 non esisteva la normativa sull’iperammortamento ma soltanto quella sul superammortamento. La disciplina dell’iper è stata introdotta dall’art. 1 comma 9 della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce, per i beni di cui all’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, che la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione (c.d. “iper ammortamento”) compete per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 (chiaramente dalla data di entrata in vigore della legge e cioè il 01/01/2017), ovvero fino al 30 settembre 2018 [termine così prorogato dall’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e poi ulteriormente prorogato al 31/12/2018] in presenza delle condizioni di ordine ed acconti del 20% almeno versati entro il 31 dicembre 2017.
In realtà, lei fa quindi riferimento ad un ipotesi di ordine e acconto nel 2016 per “traslazione” che però non esiste nella normativa, poiché il riferimento ordine/acconto è solo ed esclusivamente per gli investimenti da realizzare dopo il 2017 e non prima.
L’unico vincolo riportato nella legge è quindi legato all’effettuazione dell’investimento, che richiede:
Anche in questo secondo caso la norma prevede per ordine ed acconti un limite massimo entro il 31/12/2017 ma non pone nessun limite di anteriorità. In nessun passaggio troviamo un vincolo/limite in tal senso.
Al limite, nel caso in questione, essendo stato effettuato l’ordine nel 2016 e sempre nel 2016 essendo stato pagato un acconto maggiore del 20%, vuol dire che l’investimento può usufruire dell’iperammortamento se effettuato entro il 2018, perché ricade nella casistica 2 e cioè: ordine e acconto del 20% almeno entro il 31/12/2017.
Il tenore letterale della normativa è cristallino: per il 2017 l’unico vincolo è il momento dell’effettuazione senza nessun’altra eccezione.
Infine circa il concetto di effettuazione dell’investimento bisogna distinguere tra:
Ad ulteriore conferma evidenzio l’Interpello DRE Veneto 907/456/2017
Nel caso di specie, la società istante ha stipulato il 21 settembre 2016 un contratto per l’acquisto di un bene e ha sottoscritto il 29 novembre 2016 il verbale di precollaudo del bene presso la sede del fornitore, il quale ha emesso fattura. Il bene in questione è stato consegnato presso la società istante il 2 dicembre 2016.
Tuttavia, il 3 febbraio 2017 il verbale di collaudo finale è stato sottoscritto con riserva, a causa delle non conformità emerse; solamente quando le riserve verranno sciolte da parte del fornitore, verrà sottoscritto un nuovo verbale di collaudo e accettazione finale senza riserve.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente prevedeva che “il bene in questione sia di competenza temporale dell’esercizio 2017 e pertanto agevolabile tramite l’iper ammortamento del 250% in quanto…. Solamente all’avvenuta consegna ed installazione della macchina avverrà l’accettazione del bene senza riserve, condizione ad oggi non ancora verificatasi.. purchè l’accettazione e collaudo del bene senza riserve avvenga entro il 31.12.2017 oppure, qualora esso avvenga nl primo semestre 2018, a condizione che almeno il 20% del bene sia pagato entro il 31.12.2017, fermo restando il contratto col fornitore già sottoscritto”.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato che la circolare 4/2017 ha precisato che ai fini della spettanza della maggiorazione vale il principio della competenza, risponde: “il quesito verte, pertanto, sulla determinazione del periodo di competenza dell’investimento effettuato dalla società interpellante, posto che la consegna del bene è avvenuta nel 2016 ma l’accettazione senza riserve da parte dell’acquirente non si è perfezionata entro lo stesso periodo di imposta (31 dicembre 2016).… Pertanto,… si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dall’istante Con la conseguenza che, in base all’art, 109 del TIUR, la spesa sostenuta per il bene strumentale oggetto di interpello possa considerarsi di competenza dell’esercizio 2017, dando quindi la possibilità alla società istante di fruire dell’iper-ammortamento. Ciò a condizione che l’effetto traslativo della proprietà del bene si realizzi entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, purchè entro il 31 dicembre 2017 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”.
Come vede, qui siamo addirittura in un caso pìù “pesante” rispetto al suo dubbio, trattandosi addirittura di bene contrattualizzato, consegnato e fatturato nel 2016. Va da sé che il principio generale di agevolabilità per competenza sopra spiegato trova una ulteriore conferma: del resto come detto nessun vincolo pone la normativa, cosa che appunto conferma la DRE veneto ponendo l’accento solo sulla questione del principio di competenza per l’agevolabilità nel 2017, e solo dopo avremo anche gli ulteriori vincoli acconto/ordine, e nel caso di specie dell’interpello correttamente l’azienda dovrebbe preoccuparsi solo del pagamento entro il 31/12/2017 poiché l’ordine/contratto è già stato fatto prima della medesima data (ovvero nel settembre 2016).”