Per effetto delle novità apportate con l’articolo 1, commi 692–699, L. 145/2018, viene introdotto un nuovo regime fiscale per le persone fisiche raccoglitori occasionali di tartufi. Si definiscono tali i soggetti che sono in possesso del titolo, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta di uno o più prodotti e che dichiarano corrispettivi di vendita nei limiti di 7.000 euro annui. Il regime impositivo di tali soggetti prevede l'assoggettamento a un’imposta sostitutiva in misura pari a 100 euro annui, mentre in caso di superamento del tetto di cui sopra, si opera l' assoggettamento a una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul 78% dei corrispettivi percepiti.
Nel caso di acquisto da parte di cessionari o committenti soggetti passivi Iva, questi devono, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 697, L. 145/2018, certificare l’operazione per la quale non hanno applicato la ritenuta di cui all’articolo 25-quater D.P.R. 600/1973, emettendo un documento di acquisto da cui risultino gli elementi identificativi del cedente, del cessionario, del prodotto ed il corrispettivo.
Il quesito è il seguente: il cessionario partita iva che abbia effettuato acquisti da raccoglitori occasionali (con emissione del documento di cui sopra e versamento dell'imposta sostitutiva) è tenuto ad indicare nella certificazione unica i compensi corrisposti - si ripete - ai raccoglitori occasionali di tartufi (soggetti non identificati ai fini iva e che dichiarano corrispettivi inferiori a 7.000 euro)? se si, come?