Buona sera,
per il presente quesito va bene la risposta anche a pagamento - ringrazio anticipatamente per la gentile e professionale collaborazione
Quesito conferimento partecipazioni di Srl ITA in Holding CH da parte non residente
C.S. € 10.000
P.N. € 1.500.000
VAL. NORMALE € 5.000.000
Tale soggetto vorrebbe conferire questa partecipazione in una holding svizzera.
Si voleva sapere se il conferimento di partecipazioni qualificate da parte di un soggetto non residente in Italia ma in Svizzera potesse essere effettuato a valore nominale (coincidente con il valore fiscale della partecipazione) pari al CS e quindi € 10.000 (e non a valori normali come previsto dall’art. 9 del TUIR) e quindi senza comportare tassazione in Italia in capo al soggetto conferente non residente.
Dal consulente svizzero si avrebbe questa interpretazione.
Sulla base della normativa in essere sia italiana che svizzera il conferimento di partecipazioni societarie da parte di soggetto non residente in Italia a società non residente (i.e. Holding CH) se fatto a valore nominale e non venale non dovrebbe comportare tassazione in Italia in capo al soggetto conferente.
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
L’art 23 del Tuir non include tra le fattispecie tassabili in capo a soggetti non residenti il conferimento di partecipazioni in società. L’art. 23 prevede che la
tassazione sia prevista solo nel caso di plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
L’art. 9 al comma 2 stabilisce che in caso di conferimenti o apporti in società si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti.
La norma in questione pero’ si riferisce a soggetti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e non anche a soggetti non residenti, la cui tassazione è disciplinata dall’art 23.
In base a tale articolo si considerano prodotti nel territorio dello Stato, da parte di società non residenti, i redditi indicati nell’art. 23 TUIR. Quindi anche per le società non residenti è prevista la tassazione solo nel caso di plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
Il comma 2 dell’art. 177 statuisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Pertanto nel caso in cui l’aumento di patrimonio netto della conferitaria sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (e quindi il conferimento non avvenga a valore normale) non vi è alcuna plusvalenza da assoggettare a tassazione. Tale operazione è anche detta operazione di conferimento a realizzo controllato.
Sulla base del combinato disposto degli articoli summenzionati il conferimento di azioni o quote di società italiane da parte di un soggetto non residente in una società estera non dovrebbe essere soggetto a tassazione in Italia.
Tassazione che invece si avrà nel momento in cui la società non residente cederà a titolo oneroso la partecipazione detenuta nella società italiana realizzando una plusvalenza.
Infine per quanto riguarda la normativa svizzera l’art 19a, capoverso 1 lett b) della Legge Tributaria prevede che:” costituisce reddito il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario di una società di capitali, dal patrimonio privato a quello commerciale di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il soggetto conferente partecipi in ragione almeno del 50 % del capitale sociale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita.”
Pertanto anche ai fini della normativa Svizzera qualora il conferimento di una partecipazione in una società di capitali avvenga da parte del soggetto conferente a valore nominale non vi è nessuna tassazione in capo allo stesso.
Grazie.