Abbiamo un cliente che da anni è collaboratore di impresa familiare del padre, che svolge attività di panificio. Nel 2019 questo collaboratore ha aperto partita IVA come locazione turistica (di due immobili, uno in comodato e uno in locazione), pur continuando a svolgere l’attività col padre.
Gli abbiamo detto che nel 2020 non può esercitare l’attività di locazione turistica come forfettario: causa ostativa è quella di collaboratore di impresa familiare (lettera d del co.57 L.190/204).
Il cliente vorrebbe “rimuovere” “retroattivamente” la causa ostativa prima del 2019 semplicemente passando da “collaboratore familiare” a “coadiuvante familiare” (non ha fatto atto pubblico per recedere dall’impresa familiare): continuerebbe a rimanere iscritto all’INPS con la stessa posizione e continuerebbe anche a lavorare con il padre senza però percepire un reddito, e in particolare senza andare a dichiararlo in un quadro RH. L’INPS continuerebbe ad essere versata dal titolare padre anche per il “coadiuvante” con rivalsa.
Dopodiché il reddito del panificio verrebbe tassato dal titolare e dall’altro collaboratore (la moglie) mentre il “coadiuvante” tasserebbe solo – col regime forfettario – il reddito percepito dalla locazione turistica e pagherebbe i contributi percentuali sull’eccedenza di tale reddito compilando il quadro RR nella dichiarazione del padre. Sappiamo che normalmente la locazione turistica è assoggettata in toto al pagamento dei contributi percentuali.
Secondo Voi è contestabile dall’Agenzia Delle Entrate questa “soluzione” (oppure può considerarsi “elusiva”?) per evitare di tassare il reddito della locazione turistica del 2019 con regime “normale”, situazione che sarebbe penalizzante in termini di imposte versate?
Grazie e saluti.