Un imprenditore artigiano nel 2019 era nel regime forfettario. Tale contribuente aveva un dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2019. Si chiede come deve essere considerato il TFR corrisposto al dipendente al fine della determinazione del limite di euro 20.000,00 per stabilire la permanenza nel regime forfettario del contribuente anche per l'esercizio 2020. In altre parole per la determinazione del limite di euro 20.000,00 deve essere considerato l'intero TFR corrisposto oppure solo la parte maturata nell'anno. Con la dizione "spese sostenute per spese di lavoro dipendente/assimilato o accessorio" non si comprende se il TFR totale corrisposto debba essere considrato con il "criterio della competenza" (quindi per l'anno 2019 per il calcolo del limite si deve tenere conto solo della quota maturata nel 2019) o con quello "di cassa" (e quindi per il calcolo del limite si deve tenere conto di tutto il TFR corrisposto).
Nel caso prospettato l'ammontare totale del TFR fa superare il limite di euro 20.000,00, mentre il limite non è superato considerato solamente la quota maturata nell'esercizio 2019.
Ringrazio anticipatamente per la sempre cortese attenzione prestata.