Quesiti19/12/2019Forfettari cause ostativesi chiede l'effetto sul 2020 a venire delle cause ostative - ed in particolare modo il co.57 lett.d-bis) - rispetto alla situazione che vi verrà descritta. artigiano forfettario che nel 2018 ha fatturato esclusivamente ad uno stesso Cliente, verso il quale Cliente, nel 2019 ha sviluppato il 90 del volume d'affari. ossia fatto 100 il volume d'affari complessivo, 90 è stato indirizzato allo stesso Cliente. rispetto al ns. quesito, vi facciamo presente che l'attuale contribuente forfettario per gli anni 2016 e 2017 ha svolto prestazioni occasionali assoggettate a ritenuta d'acconto per questo Cliente di cui sopra. per ognuno dei due anni di prestazioni occasionali la cifra incassata si è avvicinata ai 5mila euro. la domanda è dunque la seguente: a) se tali prestazioni occasionali fossero maturate ed incassate nel 2017, può nel 2020 il contribuente esercitare l'attività in veste di forfettario; b) fermo restando il 2017, il contribuente è in regola fiscalmente avendo nel 2018 agito in veste di forfettario; c) da ultimo è corretto sostenere che il legame con l'ex datore di lavoro è più forte rispetto alla similitudine dell'attività svolta dal forfettario con quella svolta dall'ex datore di lavoro come dire : se anche le due attività fossero differenti, il legame di lavoro dipendente prevale sulla sostanza delle due attività e quindi fa valere la causa ostativa; d) ultima considerazione : i compensi occasionali possono creare in capo al soggetto erogante la figura di datore di lavoro o tale figura si esplica esclusivamente in capo a soggetti che hanno alle loro dipendenze colui oggi forfettario ciò che vogliamo dire è che in caso di risposta negativa allora non esiste il problema delle cause ostative. ringraziamo per l'attenzione e speriamo in un Vs. pronto riscontro vista la pausa nataliza. La causa ostativa indicata (lett. d-bis) dell'art. 1 c. 57 L. 190/2014) opera soltanto nel caso in cui il contribuente forfettario abbia realizzato dei redditi (come affermato espressamente nella CM 9/2019): ) di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir ) o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del Tuir dal soggetto nei confronti del quale si trova a fatturare la maggior parte dei propri compensi Pertanto, rimangono esclusi i redditi "occasionali" (in quanto redditi "diversi", ex art. 67 Tuir).
Quesiti19/12/2019Finanziamento soci fruttifero di interessibuonasera, una srl ha ottenuto nel 2019 un finanziamento fruttifero da un socio persona fisica cittadino italiano con atto pubblico, ora devo corrispondere gli interessi: 1 - applico la ritenuta del 26 a titolo di acconto (così leggo), o a titolo d'imposta 2 - codice tributo 1030 3 - in quale quadro del mod. 770 si dichiara 4 - il percipiente deve inserilo nella sua dichiarazione grazie e scusate colgo l'occaione per augurarvi buone feste e sereno 2020 Nel caso di specie la Srl deve procedere come segue: 1) è corretta l'applicazione della ritenuta d'acconto del 26 (il socio dovrà dichiarare il reddito a rigo RL2, quale reddito di capitale, scomputando la ritenuta d'acconto subita) 2) il codice tributo è corretto (ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi) 3) la società è tenuta a compilare il quadro SF del mod. 770 (nel modello di quest'anno, a rigo 13 si indicava il codice "A" per indicare la corresponsione di redditi di capitale a soggetti residenti non imprenditori) Cordiali saluti (e tanti auguri anche a Lei).
Quesiti18/12/2019Regime forfettario dal 1.1.2020Ci si chiede, dopo aver esaminato circolari vostre, ed interpelli vari venuti fuori nel corso del 2019 se un ingegnere, socio al 50, in una srl, possa proseguire per il 2020 con il regime agevolato in tranquillità. Lo stesso non ha optato per la tassazione "in trasparenza", fattura in larga parte alla società della quale è socio ed amministratoire, ed ad altre società.
Quesiti16/12/2019Self publishingUn nostro cliente ha la p.iva aperta come professionista (è un infermiere regolarmente iscritto all’albo) ed è tutt’ora nel regime dei minimi. Privatamente ha iniziato un’attività di self publishing da cui percepisce delle royaties dalla vendita di questi libri su piattaforme estere (trattasi di pubblicazione di libri scritti e comprati da altri ghost writer, per le quali il nostro cliente paga un corrispettivo, poi prepara l’impaginazione, la copertina e il lancio promozionale del libro) Vorremmo sapere se questa attività non essendo per nulla correlata a quella oggetto della sua p.iva può esse gestita privatamente e quindi tassata ai fini irpef (tenendo conto delle varie deduzioni del caso) nel quadro RL sez. 3 Se si, il raggiungimento di determinati importi percepiti (e in caso quali sono i limiti) può portare alla fuoriuscita dal regime dei minimi Nel caso di specie il contribuente opera in qualità di "editore" (e non di autore della pubblicazione), cioè quale soggetto che si assume rischio imprenditoriale di non riuscire a coprire i costi di realizzazione della pubblicazione con le vendite del libro, in qualsiasi modo realizzate.
Quesiti15/12/2019Compilazione quadro RWho il caso di un cittadino belga che trasferisce in italia la residenza, dove apre un'attività commerciale. ha venduto la casa in belgio e ha trasferito il denaro su cc bancario italiano, ha ancora un cc bancario in belgio. essendo cittadino non italiano ma avendo qui la residenza, devo compilare il quadro rw per il cc che ha in belgio e per i fondi ottenuti dalla vendita della casa è sufficiente il bonifico in cc italiano o ci sono adempimenti particolari grazie La risposta è positiva. L'obbligo di compilazione del quadro RW attiene, infatti, a tutti i soggetti fiscalmente residente in Italia (a nulla rilevando la cittadinanza).
Quesiti13/12/2019Deducibilita costi contribuente articolo 18 commabuongiorno imprenditore individuale artigiano produzione / cessione protesi per studi dentistici. regime articolo 18 comma 5 , deducibilita costi legata a registrazione iva , imputazione ricavi legata a registrazione iva tale soggetto riceve in sdi e registra entro il 31.12.2019 delle fatture di acconto da taluni suoi fornitori ( di beni e servizi ) senza che sia stata effettuata a suo favore la cessione del bene , ne effettuata la prestazione di servizi. non paga nulla a tali fornitori se non l'iva che questi pagheranno all'erario a gennaio , pagherà nel corso del 2020 mano a mano che le cessioni vengono effettuate e le prestazioni rese. tali costi se registrati quindi nel 2019 sono deducibili nel 2019 in presenza di tutte queste condizioni sempre lo stesso soggetto artigiano produzione cessione protesi per studi dentistici emette fatture ai suoi clienti il 18 19 e 20 diembre del 2019 ma le registra nel 2020. mi sembra che pur con l'avvento della fatturazione elettronica la norma che consente la registrazione nei quindici giorni successivi all'emissione non sia cambiata e quindi si può operare in tale direzione. me lo confermate cortesemente o meno grazie inoltre tali quesiti sono a pagamento , ho corrisposto il dovuto quest'estate ma ho perso il conto di quanti ne ho fatti. se quindi ho finito i quesiti per piacere non me lo bloccate , mandatemi una mail o telefonatemi che vi faccio un bonifico grazie. Il soggetto ha esercitato l'opzione "per il registrato" e, pertanto, non alcuna rilevanza all'effettivo esborso, ma la sola annotazione sui registri Iva (e ciò si applica sia per le operazioni attive che per quelle passive).
Quesiti11/12/2019Riserva rivalutazione civilisticaQuesito Una Società a Responsabilità Limitata ha effettuato la RIVALUTAZIONE solo ai FINI CIVILISTICI di un immobile strumentale , ai sensi e per gli effetti della L. 185/2008 , procedendo alla rivalutazione SOLO civilistica del bene per . 500.000,00 . come contropartita è stata stanziata la Riserva di Rivalutazione L. 185/2008 , al netto del Fondo Imposte Differite , per un totale di . 500.000,00 . COSTO STORICO dell’IMMOBILE . 700.000,00 RIVALUTAZIONE . 500.000,00 VALORE CONTABILE . 1.200.000,00 RISERVA DI RIVALUTAZIONE . 350.000,00 FONDO IMPOSTE DIFFERITE . 150.000,00 Data la persistente crisi del settore immobiliare, con la conseguente persistente riduzione del valore dello stesso immobile , tornato ai valori di mercato ante-rivalutazione ,la società vorrebbe tornare alla situazione pregressa , e procedere cosi’ : 1) SVALUTAZIONE (civilistica) dell’IMMOBILE STRUMENTALE per . 500.000,00 2) rilevazione di minusvalenza civile (fiscalmente indeducibile ) per . 500,000,00, 3) rilevazione di PERDITA D’ESERCIZIO (civile) anno 2019 per . 500.000,00 4) IL FONDO IMPOSTE DIFFERITE viene giro contato direttamente sulla Riserva di Rivalutazione : F.DO IMPOSTE DIFFERITE A RISERVA RIVALUTAZIONE . 150.000,00 5) UTILIZZO della RISERVA di RIVALUTAZIONE, e del FONDO IMPOSTE DIFFERITE, come evidenziata, per COPRIRE la PERDITA D’ESERCIZIO esercizio 2019 .