si chiede l'effetto sul 2020 a venire delle cause ostative - ed in particolare modo il co.57 lett.d-bis) - rispetto alla situazione che vi verrà descritta. artigiano forfettario che nel 2018 ha fatturato esclusivamente ad uno stesso Cliente, verso il quale Cliente, nel 2019 ha sviluppato il 90% del volume d'affari. ossia fatto 100 il volume d'affari complessivo, 90 è stato indirizzato allo stesso Cliente. rispetto al ns. quesito, vi facciamo presente che l'attuale contribuente forfettario per gli anni 2016 e 2017 ha svolto prestazioni occasionali assoggettate a ritenuta d'acconto per questo Cliente di cui sopra. per ognuno dei due anni di prestazioni occasionali la cifra incassata si è avvicinata ai 5mila euro. la domanda è dunque la seguente:
a) se tali prestazioni occasionali fossero maturate ed incassate nel 2017, può nel 2020 il contribuente esercitare l'attività in veste di forfettario?; b) fermo restando il 2017, il contribuente è in regola fiscalmente avendo nel 2018 agito in veste di forfettario?; c) da ultimo è corretto sostenere che il legame con l'ex datore di lavoro è più forte rispetto alla similitudine dell'attività svolta dal forfettario con quella svolta dall'ex datore di lavoro? come dire : se anche le due attività fossero differenti, il legame di lavoro dipendente prevale sulla sostanza delle due attività e quindi fa valere la causa ostativa; d) ultima considerazione : i compensi occasionali possono creare in capo al soggetto erogante la figura di datore di lavoro? o tale figura si esplica esclusivamente in capo a soggetti che hanno alle loro dipendenze colui oggi forfettario? ciò che vogliamo dire è che in caso di risposta negativa allora non esiste il problema delle cause ostative.
ringraziamo per l'attenzione e speriamo in un Vs. pronto riscontro vista la pausa nataliza.