Quesito
Una Società a Responsabilità Limitata ha effettuato la
RIVALUTAZIONE solo ai FINI CIVILISTICI di un immobile strumentale , ai sensi e per gli effetti della L. 185/2008 , procedendo alla rivalutazione SOLO civilistica del bene per €. 500.000,00 .
come contropartita è stata stanziata la Riserva di Rivalutazione L. 185/2008 , al netto del Fondo Imposte Differite , per un totale di €. 500.000,00 .
COSTO STORICO dell’IMMOBILE €. 700.000,00
RIVALUTAZIONE €. 500.000,00
VALORE CONTABILE €. 1.200.000,00
RISERVA DI RIVALUTAZIONE €. 350.000,00
FONDO IMPOSTE DIFFERITE €. 150.000,00
Data la persistente crisi del settore immobiliare, con la conseguente persistente riduzione del valore dello stesso immobile , tornato ai valori di mercato ante-rivalutazione ,la società vorrebbe tornare alla situazione pregressa , e procedere cosi’ :
1) SVALUTAZIONE (civilistica) dell’IMMOBILE STRUMENTALE per €. 500.000,00
2) rilevazione di minusvalenza civile (fiscalmente indeducibile ) per €. 500,000,00,
3) rilevazione di PERDITA D’ESERCIZIO (civile) anno 2019 per €. 500.000,00
4) IL FONDO IMPOSTE DIFFERITE viene giro contato direttamente sulla Riserva di Rivalutazione :
F.DO IMPOSTE DIFFERITE A RISERVA RIVALUTAZIONE €. 150.000,00
5) UTILIZZO della RISERVA di RIVALUTAZIONE, e del FONDO IMPOSTE DIFFERITE, come evidenziata, per COPRIRE la PERDITA D’ESERCIZIO esercizio 2019 .
SI CHIEDE VS/AUTOREVOLE PARERE IN MERITO all’UTILIZZO della RISERVA DI RIVALUTAZIONE per la COPERTURA della PERDITA D’ESERCIZIO , IN PARTICOLARE
SI CHIEDE DI CONOSCERE VS/PARERE :
L’UTILIZZO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE per la COPERTURA della PERDITA D’ESERCIZIO generata nel 2019 , per €. 500.000,00 , NON COMPORTA LA TASSAZIONE DELLA RISERVA STESSA NE IN CAPO ALLA SOCIETA’ NE IN CAPO AI SOCI DELLA STESSA ??
L’UNICO PRESUPPOSTO DI TASSAZIONE DELLA RISERVA CIVILISTICA DI RIVALUTAZIONE , RIMANE SOLO LA DISTRIBUZIONE AI SOCI??
DUBBIO INTERPRETATIVO : anche se per un CASO NON ANALOGO, è generato dalla RISPOSTA N. 316 del 24 LUGLIO 2019 e N.332 del il 8 AGOSTO 2019 dalla DIREZIONE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Dell’AGENZIA ENTRATE .
RIFERIMENTI DI LEGGE
L’ART. 13 L. 342 /2000
stabilisce al comma 1 che :” il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva .. con esclusione di ogni diversa utilizzazione “
Al comma 2 prevede : unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall’utilizzo della riserva per la copertura di perdite “ …
CIRCOLARE MINISTERIALE N. 11 E del 19 marzo 2009
4 Disciplina del saldo attivo di rivalutazione
In base a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 15 del decreto legge 185/2008 , il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al decreto legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Nell’ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, si ritiene che il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, di cui al comma 18 del medesimo articolo 15, non costituisca riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Al riguardo, si evidenzia che per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 13 della legge n. 342 del 2000, richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”. Inoltre, “in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le