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Quesiti11/12/2019

Riserva rivalutazione civilistica

domandadomanda

Quesito 

Una Società a Responsabilità Limitata  ha effettuato  la 

RIVALUTAZIONE   solo ai FINI   CIVILISTICI  di un immobile strumentale , ai sensi e per gli effetti della L. 185/2008 ,  procedendo alla rivalutazione  SOLO civilistica del bene per €. 500.000,00 .

come contropartita è stata stanziata la Riserva di Rivalutazione L. 185/2008 , al netto del Fondo Imposte Differite , per un totale di €. 500.000,00 .

COSTO STORICO dell’IMMOBILE       €. 700.000,00

RIVALUTAZIONE                                  €.  500.000,00

 

VALORE  CONTABILE                         €. 1.200.000,00

 

RISERVA DI RIVALUTAZIONE                                                        €. 350.000,00

FONDO IMPOSTE DIFFERITE                                                           €. 150.000,00

 

Data la  persistente crisi del settore immobiliare, con la conseguente  persistente  riduzione del valore dello stesso immobile , tornato ai valori  di mercato ante-rivalutazione ,la società vorrebbe  tornare alla situazione  pregressa , e procedere cosi’  :

 

1) SVALUTAZIONE  (civilistica) dell’IMMOBILE STRUMENTALE  per     €. 500.000,00

2) rilevazione di minusvalenza civile (fiscalmente indeducibile )  per      €. 500,000,00,

3) rilevazione di PERDITA D’ESERCIZIO (civile) anno 2019  per €. 500.000,00  

4) IL FONDO IMPOSTE DIFFERITE viene giro contato   direttamente sulla  Riserva di Rivalutazione  :

F.DO IMPOSTE DIFFERITE   A   RISERVA RIVALUTAZIONE  €. 150.000,00

5) UTILIZZO della RISERVA di  RIVALUTAZIONE, e del FONDO IMPOSTE DIFFERITE,  come evidenziata, per COPRIRE la PERDITA  D’ESERCIZIO  esercizio 2019 .

 

SI CHIEDE  VS/AUTOREVOLE PARERE  IN MERITO  all’UTILIZZO della RISERVA DI RIVALUTAZIONE per la COPERTURA della PERDITA D’ESERCIZIO , IN PARTICOLARE

SI CHIEDE DI CONOSCERE VS/PARERE :

 

L’UTILIZZO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE per la COPERTURA della PERDITA D’ESERCIZIO generata nel 2019 , per €. 500.000,00 , NON COMPORTA LA TASSAZIONE  DELLA RISERVA STESSA  NE IN CAPO ALLA SOCIETA’ NE IN CAPO AI SOCI DELLA STESSA ??

 

L’UNICO PRESUPPOSTO DI TASSAZIONE DELLA RISERVA  CIVILISTICA DI RIVALUTAZIONE , RIMANE SOLO LA DISTRIBUZIONE AI SOCI??

 

 DUBBIO  INTERPRETATIVO :  anche se per un CASO NON ANALOGO, è generato dalla RISPOSTA N. 316 del 24 LUGLIO 2019 e  N.332 del il 8 AGOSTO 2019 dalla DIREZIONE CENTRALE  PICCOLE E MEDIE IMPRESE  Dell’AGENZIA ENTRATE .

 

RIFERIMENTI DI LEGGE

 

L’ART. 13  L. 342 /2000

 stabilisce al comma 1 che :” il saldo attivo  risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva  .. con esclusione di ogni diversa utilizzazione “

Al comma 2 prevede : unica eccezione al predetto principio  è rappresentata dall’utilizzo della riserva  per la copertura  di perdite “ …

 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 11 E del 19  marzo 2009

4 Disciplina del saldo attivo di rivalutazione

In base a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 15 del decreto legge 185/2008 , il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al decreto legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Nell’ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, si ritiene che il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, di cui al comma 18 del medesimo articolo 15, non costituisca riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Al riguardo, si evidenzia che per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 13 della legge n. 342 del 2000, richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”. Inoltre, “in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le

 

 

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Info Fisco 053 / 2530/04/2025
La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
Dopo aver esordito nella dichiarazione dei redditi 2024, come misura una tantum operante per tutti i contribuenti ad eccezione dei forfetari, la flat-tax, introdotta per premiare i contribuenti virtuosi in grado di incrementare il reddito 2023 rispetto al triennio precedente, è stata estesa a favore dei soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. In tale ambito l’agevolazione opera in particolare: con riferimento all’intero biennio concordato, in linea generale; unicamente per il periodo 2024, per i contribuenti forfetari.
Info Flash Fiscali 080 / 2530/04/2025
Riduzione IVS per i neoiscritti 2025 - Le istruzioni dell'Inps
L’INPS ha recentemente fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, a decorrere dall’anno 2025 e per un massimo di 36 mesi, riferita: alla riduzione al 50 della contribuzione previdenziale e assistenziale; dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alla gestione IVS degli artigiani o dei commercianti. Con un prossimo messaggio l’Inps comunicherà l’attivazione della procedura per l’invio dell’istanza.
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Concordato preventivo biennale: definite le regole per l’elaborazione delle proposte 2025-2026
Il DM del MEF del 28 aprile 2025, in attuazione dell’art. 9 del DLgs n. 13/2024, ha approvato le metodologie di calcolo che guideranno l’Agenzia delle Entrate nell’elaborazione delle proposte di Concordato Preventivo Biennale (CPB) riferite al biennio 2025-2026, per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sul periodo d'imposta 2024. Si conclude, così, l'iter necessario per l'estensione dell'istituto al prossimo biennio, dopo la pubblicazione, da parte dell’Agenzia Entrate, dei Provv. 9/04/2025, n. 172929, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e Provv. 24/04/2025 n. 195422, che ha definito le modalità di trasmissione del citato modello e della revoca dell’adesione alla proposta (v.