L’impresa Alfa si occupa di vendita di legname.
Acquista dai Comuni o dalle Amministrazioni forestali, quote di bosco, che abbatte, lavora ed infine cede a segherie oppure rivende come legna da ardere a imprese e, soprattutto, a privati.
Per ogni cessione emette fattura elettronica. Non è dotata di registratore di cassa e di registro dei corrispettivi, in quanto emette fattura anche ai soggetti privati.
A seguito di un’ispezione, la Guardia di Finanza contesta testualmente “la mancata installazione del misuratore fiscale per l’anno 2019”.
A vostro parere, è corretta la posizione della Guardia di Finanza?
Da un lato, l’art. 22 del Dpr 622 esonera certe categorie di soggetti passivi, dall’emissione della fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente, e non sembra che imponga l’emissione della ricevuta nei confronti di un privato consumatore.
Dall’altro lato, l’art. 12 del Legge 30 dicembre 1991, n. 413 sembrerebbe imporne l’obbligo:
“I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi […] per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale”.
Vorremmo avere un chiarimento, approssimandosi l’arrivo dei corrispettivi elettronici. È quindi obbligatorio dotarsi di un registratore telematico?