Durante il periodo della moratoria da sanzioni, in caso di mancata trasmissione dei corrispettivi elettronici entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'iva, la sanzione risulta essere quella prevista dall'art. 2 comma 6 D.Lgs 127/2015, vale a dire 100% dell'importa corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 €.
Se chiede di sapere se l'importo di € 500, a cui risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, si applica relativamente al corrispettivo di ciascun giorno per il quale è stata tardiva la trasmissione. Nel caso di specie si tardiva la trasmissione dei corrispettivi di tre giornate.
Nel caso di invio errato degli importi dei corrispettivi, dal Call Center riferiscono che è possibile ritrasmetterli corretti annullando il flusso precedente. Si applicano sanzioni'