Distributore di carburante che svolge anche attività di lavaggio auto e vendita merci (olio, profumatori macchina ecc.).
Premesso che, con il DM 10.05.2019 sono stati disposti specifici esoneri, in ragione dell'attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e, tra questi, rientrano le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 dpr 696/1996 (quindi anche i distributori di carburante per autotrazione), si chiede se, relativamente alle operazioni diverse dalle cessioni di carburante, il contribuente sia tenuto comunque alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a tali operazioni e, in caso affermativo, a partire da che data.
Ringrazio.