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Quesiti25/10/2019

Cessione credito per interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico (art. 16 bis c. 1 lett. h) Tuir

domandadomanda

Buonasera.

Nell’ambito di cessione credito/sconto eco/sisma bonus:

premesso:

che con provvedimento attuativo del 31.07.2019 (sconto in fattura) è stato sostituito il precedente provvedimento del 18.04.2019. Il provvedimento disciplina tra le varie cose anche la cessione del credito ex art. 16 bis lett. h) del T.u.i.r. per il quale però non è ammesso lo sconto ma solamente la cessione del credito;

considerato che:

  • gli interventi riguardanti “pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto” (previste dalla guida dell’AdE sulle ristrutturazioni) rientrano tra quelli oggetto di bonus ristrutturazione 50% con obbligo di comunicazione all’Enea e pertanto rientranti nell’ art. 16 bis del Tuir;
  • lo sconto in fattura si applica qualora l’intervento di risulti essere un efficientamento energetico esempio sostituzione integrale impianto esistente con pompa di calore con conseguente detrazione del 65% oltre che asseverazione energetica da un tecnico abilitato;
  • la cessione del credito invece si può paventare quando si acquisti un climatizzatore in pompa di calore anche senza ristrutturazione ma ai sensi (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir), la detrazione non sarà del 65% sarà altresì del 50% e si potrà effettuare la cessione del credito come in quanto il condizionatore in pompa di calore risulta essere una fonte rinnovabile sia nel sito Enea che nella lista dell’agenzia delle entrate.

Se le premesse risultano essere corrette sono a chiedere in caso di vendita di un condizionatore a pompa di calore:

  1. se sia possibile procedere alla cessione del credito pari al 50% da parte dell’acquirente ai fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione (quindi, rimane esclusa la cessione ad altri soggetti privati, nonché a favore di istituti di credito e intermediari finanziari). Ovviamente il recupero da parte del cessionario avverrà in 10 anni, quote annuali compensabili. La comunicazione della cessione dovrà essere presentata entro il 28.02.n+1. A partire da quando posso utilizzare il credito in compensazione? Posso presentare il modello dell’A.d.E. “cessione credito/contributo sotto forma di sconto” anche in corso d’anno ed utilizzare il credito? Da quando? Dal 10 del mese successivo alla presentazione del modello?
  2. La fattura deve riportare qualche dicitura particolare come avviene in caso di sconto in fattura? Il pagamento può avvenire mediante bonifico ordinario con la causale del versamento 1) codice fiscale del beneficiario della detrazione; 2) il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato?
  3. Il pagamento della fattura avviene per l’intero importo e poi si procede ad un successivo acquisto del credito oppure in sede di saldo fattura può essere pagata solamente la parte non soggetta a cessione? Mi risulta possibile anche acquistare il credito a un corrispettivo inferiore al valore nominale, in tal caso genererà sopravvenienza attiva? Grazie.
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Buonasera. Nell’ambito di cessione credito/sconto eco/sisma bonus: premesso: che con provvedimento attuativo del 31.07.2019 (sconto in fattura) è stato sostituito il precedente provvedimento del 18.04.2019.
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