Buongiorno,
Situazione di partenza:
società A "operativa" con soci Padre Caio, e figli Tizio e Sempronio tutti con quote al 33,33%;
società B "immobiliare" con soci Padre Caio al 60%, figli Tizio e Sempronio al 20%;
Si vuole procedere con una operazione di scissione parziale proporzionale di un immobile detenuto dalla società A con beneficiaria la società B immobiliare.
L’operazione verrà effettuata a valori contabili nel rispetto dell’art.173 del TUIR senza emersione di componenti tassabili. Si ritiene l’operazione non abbia profili di elusività dato il contesto di riorganizzazione aziendale familiare e considerato anche che all’operazione di scissione non seguiranno altre operazioni di cessione/conferimento riguardo le quote.
In merito all’impostazione pratica/documentale dell’operazione si intende procedere come segue:
Valore netto contabile trasferito dalla scissa è pari a 260.000 € (ottenuto dalla differenza tra valore di iscrizione e fondo ammortamento dell’immobile).
In corrispondenza di tale importo verranno trasferite riserve per pari importo senza apportare dunque nessuna modifica al capitale sociale della scissa società A.
In capo alla beneficiaria l’intenzione è di imputare 240.000€ ad aumento del capitale sociale e 20.000€ a riserve di patrimonio netto. Ai soci della scissa società A verranno attribuite quote sociali corrispondenti all’aumento di capitale di 240.000€ in proporzione alle loro quote di partecipazione nella società A (dunque 33% ad ognuno 80.000€). Non si intende procedere all’erogazione di alcun conguaglio in denaro.
Pertanto per effetto dell’operazione di scissione non si avranno effetti sulle quote della società A “scissa” ma si avrà un equilibramento delle quote dei soci nella società immobiliare in ragione dell’incidenza percentuale dell’aumento di capitale rispetto al capitale precedente pari a 30.000€.
Dunque avremo Padre Caio quote per 80.000+18.000= 98.000€; Figli Tizio e Sempronio quote per 80.000+6.000=86.000€.
Questioni su cui si richiede un parere:
1) Si ritiene possibile derogare, con il consenso unanime dei soci, alla redazione della situazione patrimoniale (2501-quater), alla relazione dell'organo amministrativo (2501-quinquies) ed anche alla relazione degli esperti (2501-sexies). Ritenete corretta tale impostazione?
2) Si ritiene che si possa inoltre evitare anche di redigere una perizia di stima stante le deroghe di cui al punto 1 e la presenza degli stessi soci in entrambe le società coinvolte (seppure con quote diverse in percentuale). Ritenete corretta tale impostazione?
3) Considerando che non vi è alcuna riduzione di capitale della scissa e che ai soci della scissa verranno assegnate solo quote di nuova emissione in misura proporzionale alle quote detenute dagli stessi nella società A scissa. Si ritiene non esistente un vero e proprio rapporto di cambio e pertanto si ritiene non necessario procedere a tale calcolo. Ritenete corretta tale impostazione nonostante le quote detenute dai medesimi soci nella società beneficiaria siano in percentuale diversa?
Soluzione alternativa:
In caso di risposta negativa ai punti precedenti, ovvero qualora si ritenga necessaria la redazione di una perizia e/o la determinazione del rapporto di cambio: Sarebbe secondo voi una soluzione valida quella di procedere con una cessione di quote tra i soci della società B antecedente alla scissione?
In tal modo si otterrebbero i medesimi rapporti percentuali (33%) anche nella società beneficiaria e si potrebbero sicuramente evitare la redazione della perizia e la determinazione del rapporto di cambio.
Grazie per la disponibilità