Una srl che svolge attività di autoscuola da settembre ha iniziato a fatturare con iva le prestazioni didattiche uniformandosi alle “novità” introdotte dall’Agenzia delle Entrate con la nota risoluzione 79 del 2019. Ora siamo alle prese con la prima liquidazione iva post novità e ci chiedevamo come meglio comportarsi con la detraibilità dell’iva pagata sugli acquisti.
Facciamo presente che, da sempre, l’autoscuola ha fatto ricorso alla separazione delle attività tra quella didattica, esente iva fino ad agosto, e l’attività di pratiche auto soggetta ad iva. Per cui l’imposta oggettivamente riferibile all’attività esente non era portata in detrazione mentre lo era quella riferita all’attività con iva. Per quanto riguarda l’imposta relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente veniva regolata mediante note di variazione per passaggi interni, di solito emesse a fine anno, avendo scelto quale criterio di determinazione per la suddivisione il fatturato annuo espresso dalle due attività.
Adesso, dovendo continuare a mantenere, almeno fino a fine anno, la separazione tra le due attività, ci chiedevamo se sia lecito portare in detrazione, nell'attività ex esente, tutta l’iva sugli acquisti fin dal mese di settembre, oppure non sia meglio attendere la redazione della dichiarazione iva del 2019 nella quale, gioco forza, emergerà sull’attività didattica una sorta di “prorata” di detraibilità dato da 9 mesi di svolgimento di attività esente e 4 mesi di attività con iva.
Tutto ciò ovviamente nelle more di un annunciato provvedimento normativo che ci indichi come comportarci non solo con il recupero dell’iva sugli anni pregressi ma anche su quello in corso.