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Quesiti04/09/2019

Estromissione per i forfettari

domandadomanda

Buongiorno, sono certo che la mia domanda verrà giudicata banale e la farà magari trasalire  ma mi giustifico sottolineando che spesse volte le cose troppo semplici nascondono insidie,mi sto scervellando per trovare l’insidia che qui è nascosta ma non trovo…  ho quindi bisogno del suo aiuto per capire se ve ne sono e non le vedo o se non ce ne sono e devo quindi stare sereno. 

L’Estromissione degli immobili strumentali per destinazione per i contribuenti forfettari è operazione completamente gratuita ( previa la rettifica dell’iva da effettuarsi in dichiarazione iva per immobili posseduti da meno di 10 anni )

Caso: estetista,  immobile acquistato da 12 anni. Nel 2019 per l’innalzamento delle soglie entra nei forfettari, non vi è rettifica iva. La cliente da tempo sta valutando di chiudere l’attività visti i pochi profitti per cosi  dedicarsi a tempo pieno  alla famiglia,  ma l’immobile intestato alla ditta ha sempre frenato questa sua scelta. Il dover riversare l’iva sulla vendita o la tassazione su una eventuali plusvalenza non ha mai fatto concretamente apprezzare l’ipotesi di tornare a fare la casalinga.

La riapertura dei termini per l’estromissione fa ora guardare con diverso sguardo l’ipotesi di estromettere l’immobile chiudere l’attività e locare l’immobile personalmente ( perche no magari a cedolare secca ora che si può fare anche questo  )   

Non essendoci nessun tipo di registro, l’unico comportamento concludente che il contribuente forfettario può porre in essere è emettere autofattura entro il 31/05/2019 e andare a compilare in dichiarazione dei redditi i giusti quadri. Null’altro fa fatto, null’altro pagato?

Posso quindi emettere autofattura attribuendo all’immobile un valore di comune commercio ( magari calcolato dagli archivi Omi )  senza preoccuparmi della plusvalenza, ed emettere fattura in esenzione iva art. 1 legge 190/ 2014

Cosi da esempio:

autofattura numero 1 del 31/05/2019

si rimette autofattura per estromissione bene strumentale di cui al foglio ___ mappale ____ rendita ____  etc… importo 120.000 euro

operazione esente iva art. 1 legge 190/2014           --> ?

Basterebbe un si o un no come risposta ,

l’eccessiva semplicità mi crea dubbi per cui necessito di conferme.

 

Il caso 2 è pressochè identico ma con alcune sfaccettature.

La ditta apre 15 anni fa come bar. Viene acquistato l’immobile bar e l’appartamento attiguo. L’appartamento viene dapprima utilizzato come spazio abitativo per non dover tornare a casa a fare il riposino con soli 30 minuti di pausa o per non dover tornare a casa alle 3 del mattino…  Nel tempo l’utilizzo abitativo viene meno e resta solo utilizzato come magazzino  ( pur restando A3 ).  5 anni fa la licenza di bar viene venduta mantenendo la proprietà dei locali che vengono locati al nuovo acquirente. L’attività è cosi trasformata in Immobiliare di Gestione.

Ora la cliente, che ha avuto accesso nel 2019 al regime dei forfettari per effetto dell’innalzamento dei limiti,  valuta di estromettere immobile bar e immobile appartamento.

A chiedervi conferma che l’appartamento non essendo bene strumentale per natura non puo scontare le agevolazioni sopra elencate per l’estromissione. Corretto?

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Fisco passo per passo 21/10/2026
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In vista della scadenza del 2 novembre 2026, relativa alla seconda rata dei contributi minimi, la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) ha pubblicato una guida operativa per il pagamento dei contributi mediante modello F24. La nuova modalità, utilizzabile anche attraverso la compensazione, riguarda inoltre le eccedenze contributive risultanti dalle dichiarazioni reddituali 2026.
Notizie Flash 21/10/2026
Nel caso di irreperibilità relativa l’ufficio deve produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa
Quando l’atto impositivo o processuale non è consegnato perché il destinatario risulta temporaneamente assente, l’amministrazione finanziaria può provare che il procedimento si è perfezionato soltanto producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della Cad, la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, dove l’interessato può ritirarlo. Se dunque il contribuente si costituisce oltre i termini di cui all’articolo 32 del d.lgs. 546/1992, cioè l’ultima scadenza per esercitare le attività difensive nel giudizio di secondo grado, la nullità non è sanata per raggiungimento dello scopo in base all’articolo 156 Cpc perché riguarda un elemento strutturale essenziale.