Una Società esercente l’attività di commercio al minuto di beni alimentari (soggetta a ventilazione IVA), nel 2011 acquista da un’impresa un immobile per la propria attività, categoria D/7, detraendone l’IVA sull’acquisto (seppur assolta tramite inversione contabile).
Essendo l’immobile troppo esteso, nel corso del 2012 la Società procede a dei lavori di ristrutturazione con il fine di dividerlo in due unità. Anche sulle fatture di detti lavori l’IVA assolta viene detratta.
Nei primi mesi del 2013, terminati i lavori, un’unità (D/7) viene dedicata alla propria attività quale bene strumentale (per natura e per destinazione), mentre la seconda unità (D/7) viene destinata alla possibile locazione (previa denuncia di inizio attività di locazione di immobili, separazione delle due attività e fatturazione con inversione contabile, per passaggio del bene da un’attività all’altra).
Ad aprile 2013, l’immobile viene richiesto in locazione da un Ente (parrocchia ortodossa, non soggetto passivo d’imposta), il quale vuole destinarlo ad “immobile per l’esercizio pubblico del culto” (categoria E/7).
Si procede dunque alla richiesta presso l’ufficio comunale di cambio di destinazione d’uso, alla richiesta di variazione catastale e alla sottoscrizione del contratto di locazione (con indicato “immobile D/7 con cambio di destinazione d’uso in corso”).
Nel contratto di locazione, la Società esercita l’opzione per il regime di imponibilità IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 (considerando il fabbricato strumentale per natura in quanto “per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”); conseguentemente, sino ad oggi, i canoni di locazione sono stati fatturati con assoggettamento ad IVA ordinaria (22%).
Considerato che lo stesso conduttore ha chiesto di poter acquistare detto bene immobile (cat. E/7), si chiede se il comportamento sino ad oggi tenuto è corretto (anche in riferimento alla fatturazione dei canoni di locazione con IVA 22%) e, nel caso si debba procedere alla vendita del bene, qual è il corretto trattamento IVA/Registro per la cessione dell’immobile di categoria E/7.
NOTA: I dubbi sorgono dopo aver “scovato” una circolare (Circolare del 17/04/1981 n. 14 - Min. Finanze) la quale, al paragrafo 2, recita “[…] Rientrano tra gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, attesa l'equiparazione agli effetti tributari (art. 29 del concordato) del fine di culto a quello di beneficienza e istruzione, anche gli edifici di culto cattolico, quali chiese, santuari, oratori pubblici e semipubblici, e quelli di culto non cattolico ammessi nello Stato, a norma dell'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 […]”
Si evidenzia che, nel caso l’immobile E/7 dovesse essere considerato “edificio assimilato alle case di abitazione non di lusso”, la Società può comunque definirsi “impresa che ha realizzato interventi di cui all’art. 31 co. 1 lett. c), d) ed e) della L. 5.8.78 n. 457” (considerati i lavori effettuati ed atteso l’avvenuto cambio di destinazione d’uso da D/7 a E/7).
Si allegano documenti di ricerca.