Quesiti20/11/2014ACQUISTI SAN MARINO SENZA IVABuonasera,un cliente mi ha consegnato una fattura di acquisto di San Marino senza iva datata 15/09/2014, ho letto nella cricolare dell'agenzia delle entrate che per l'invio della comunicazione c'è tempo fino al 30 giorno del mese successivo alla registrazione della fattura (quindi se registriamo la fattura a ottobre dovremmo essere in tempo fino a fine novembre) ma dovendoi emettere l'autofattura mi chiedo se è possibile emetterla a ottobre...la data dell'autofattura non dovrebbe coincidere con quella della fattura di acquistoNei rapporti con San Marino si applicano le regole previste dal DM 24/12/1993, il quale non stabilisce alcun termine per procedere all'integrazione della fattura sanmarinese (non va emesso autofattura ma integrata la fattura estera). Buona dottrina sostiene che, dovendo transitare anche dal registro delle vendite, si applichino i medesimi termini di registrazione delle fatture emesse; tuttavia tale concetto va contemperato con il fatto che la fattura può giungere con un certo ritardo (posto che deve transitare dall'ufficio tributi di San Marino).
Quesiti13/11/2014nota di credito per scontisca acquisti intra ceBuongiornoUn nostro cliente riceve fatture da un fornitore belga per acquisto di materiale.Spesso al nostro cliente viene riconosciuto dal fornitore belga uno sconto, ma solo in fase successiva all’acquisto della merce pertanto viene emessa la relativa nota di accredito.Bisogna fare la dichiarazione intra per questa nota di accredito per sconto GrazieCordiali salutiLa risposta è positiva se l'acquirente intende attribuire rilevanza Iva all'operazione; in tal caso deve presentare un Intra2-ter se già stato presentato l'Intra2-bis (ove, al contrario, quest'ultimo non fosse stato presentato - accade di frequente per le imprese con periodicità trimestrale dell'Intrastat - l'Intra2-bis va presentato iindicando gli importi direttamente al netto dello sconto riconosciuto). Ad ogni buon conto, dovendo assolvere l'Iva l'acquirente italiano col criterio del reverse charge, è sempre ammesso escludere da Iva l'operazione (trattandosi di variazione in diminuzione, ex art. 26 c. 2 Dpr 633/72); in tal caso l'integrazione risulta esclusa da Iva e quindi non va presentato l'Intrastat (tuttavia ciò può comportare una possibile verifica considerato che il fornitore avrà presumibilmente presentato l'Intrastat, che si chiuderà una volta valutata la correttezza di tale comportamento).