Nel caso di decadenza dal regime dei minimi, gli effetti della decadenza sono retroattivi all'inizio del periodo d'imposta e pertanto: a) non si può più parlare di imposta sostitutiva (che non è dovuta) b) mentre l'Irpef (e relative addizionali) è dovuta nei modi ordinari, ivi inclusi gli acconti e pertanto: 1) occorre determinare l'Irpef nei modi ordinari (per competenza e non più per cassa) 2) versare gli acconti Irpef ordinari. Con riferimento a quest'ultimo aspetto: *) in presenza di acconto con il criterio storico: l'acconto è dovuto sulla base del 99% dell'imposta del periodo precedente; in assenza di chiarimenti ufficiali si ritiene che possa assumersi l'imposta sostitutiva determinata nel periodo d'imposta precedente *) in alternativa sarà sempre possibile adottare il criterio previsionale. Si ricorda infine che: a) vanno istituiti i relativi registri ed effettuate le relative annotazioni a decorrere dal mese in cui si è superato il limite b) le operazioni effettuate precedentemente al supero vanno riepilogate entro il termine di presentazione dell’Unico riferito al medesimo anno; devono concorrere alla determinazione ordinaria di Irpef ed Irap Dott. Andrea Cirrincione Quesito: Una ditta individuale nell'anno 2010 esce dal regime dei minimi per supero dei 45.000,00. Come verso gli acconti ? Irpef o sostitutiva? Grazie