Quesiti03/12/2014CESSIONE D'AZIENDA-RAMO AZIENDALEBuongiorno,un ns cliente medico con dipendenti è anche titolare di una SAS.Ha deciso di chiudere la Propria Partiva IVA e di continuare l'attività nella SAS la quale ha già l'autorizzazione sanitaria.Ha deciso di fare il trasferimento diretto dei propri dipendenti ma il consulente delle paghe gli ha detto che per farlo deve prima fare un'operazione straordinaria del tipo cessione d'azienda o ramo d'azienda.Essendo un libero professionista è soggetto a queste operazioni straordinarie Lui non ha azienda e non sta cedendo clientela (in quanto Lui già lavora presso questa società) e/o macchinari.Grazie.Attendiamo rispostaCordiali salutiLa risposta è negativa: non esiste alcuna "azienda" e pertanto non può procedere ad alcuna "operazione straordinaria". Nella prassi aziendale viene spesso effettuato il "passaggio diretto" (cioè senza interruzione del rapporto) anche nei casi di specie, compilando il 770 come se vi fosse stato un conferimento d'azienda; se in generale ciò non comporta problemi dal punto di vista dei controlli automatizzati, l'operazione non è certamente regolare e pertanto, se si vuole operare in tranquillità, occorrerà cessare i dipendenti (con calcolo del TFR, la monetizzazione dei ratei di mensilità e residui di ferie, ecc.) e riassumerli nella sas.
Quesiti19/11/2014lavoratore italiano con residenza in Italia e assunto all'estero in AustriaUN lavoratore non iscritto all'AIRE ,assunto da una società di Vienna e con CUD Austriaco ,pur avendo mantenuto la residenza in Italia ,dove per altro non ha alcun reddito nè è proprietario di alcun bene, tranne un motociclo , ha dei doveri verso il fisco italiano Io ritengo di no , è corretto Grazie Secondo l'art. 2 Tuir tale contribuente risulta fiscalmente residente in Italia e dunque dovrebbe tassare anche in Italia il CUD austriaco, con il credito d'imposta per le imposte scontate su di esso in Austria. L'art. 15 della convenzione bilaterale non deroga alla tassazione concorrente.
Quesiti13/11/2014costruzione garageBuonasera, un contribuente sta costrunedo il garage pertinenziale prima casa, il costruttore lo porta la grezzo , con relativa fattura e a dichiarazione , dopodichè ci saranno altre fatture concerneti la costruzione del garage per le finuture: pavimenti baculante , intonaci , etc. Ora il contribuente può usufruire della detrazione del 50 su tutta la spesa che sta affrontando per la costruzione Grazie La risposta è positiva.
Quesiti07/11/2014IMPOSTA DI BOLLO LIBRO GIORNALEBuongiorno,una società di persone si è accorta solo adesso che negli anni passati, quando ha stampato il libro giornale, ha apposto una sola marca da bollo anzichè due, come previsto. E' possibile sanare tale dimenticanza, considerando che le marche da bollo riportano la data in cui vengono stampate Grazie.Cordiali Saluti Le una società di persone devono applicare la marca da bollo di . 32 per ogni 100 pagine di libro giornale utilizzato.
Quesiti30/10/2014regime dei minimiBuongiornomi viene un dubbio leggendo la risoluzione 176/E del 09/06/2009 pagina 4 ultimo capoverso.Sembrerebbe, se non ho compreso male, che avendo redditi da srl in trasparenza e nonostante vengano ceduti prima della fine dell'anno no si può accedere al regime dei minimi in vigore ma se si hanno altri redditi di impresa.La situazione dell'interpello è determinata da due redditi di impresa uno da snc che si trasforma in ditta individuale e quindi posso comprendere il diniego dell'agenzia ma nel mio caso non ci sono redditi di impresa anche perchè vendendo le quote della srl prima del 31/12 non andrò a dichiarae nulla, quindi chiedo cortesemente la conferma della risposta data in precedenza e se posso giustificarla al cliente con il capoverso evidenziato a pag.2 o se gentilmente mi comunica delle circolari da guardare.grazie per la collaborazione ---------------------------------------risposta quesito del 28/10/2014-------------------------------Buongiornoho una cliente che fa la traduttrice per la comunità europea con compensi occasionali che non vengono tassati in Italia, inoltre lavora occasionalmente come insegnante o come traduttrice qui in Italia sempre con compensi occasionali ed ha delle quote in una srl commerciale con redditi in trasparenza.Mi chiedevo se vendendo le quote della srl nel 2014 e comunque non avendo dei redditi come dipendente/professionali può accedere al regime dei minimi già dal 2014grazie e cordiali saluti28-10-2014Andrea CirrincioneLa risposta si deve ritenere positiva.In particolare, i compensi occasionali non costituiscono mai una causa ostativa all'accesso al regime dei minimi (CM 17/2012).Il fatto poi di cedere entro il 31/12 il possesso della partecipazione trasparente permette in generale l'accesso tale regime. Si consideri comunque che a decorrere dal 2015 il regime agevolato dovrebbe essere soppresso, per essere sostituito da un nuovo regime (in tal senso la legge di stabilità 2015 in via di approvazione).Cordiali saluti La risoluzione da Voi citata è stata abbondantemente superata dalla circolare da me citata.
Quesiti23/10/2014contratto di agenzia mandante svizzera e agente italianoBuonasera, fra i ns clienti abbiamo una società in accomandita semplice, che svolge attività di agenzia di commercio, la stessa sta per concludere un accordo con una società svizzera che intende commercializzare i propri prodotti in italia, l'agente avrebbe l'esclusiva per tutto il territorio italiano. Con la presente sono a chiedere: a) a che legislazione deve essere soggetto il contratto b) lo società svizzera non ha filiali in italia, pertanto la fattura emessa dall'agente sarà non soggetta art 7 ter e non dovrà essere applicata la ritenuta di acconto c) neppure i contributi enasarco saranno dovuti su tale mandato Chiaramente le fatture di provvigioni dovranno essere comunicate in black list immagino.
Quesiti16/10/2014SPESE DI RISTRUTTURAZIONE TETTOGentili,si pone il seguente quesito relativo alla detrazione spese di ristrutturazione 50 .Una contribuente X ed i figli Y e Z della stessa X sono intestatari di unità immobiliari costituenti il fabbricato ad uso abitativo plurifamiliare , individuato catastalmente con una particella catastale 310Sub.1 (appartamento) Sub.6 (autorimessa) intestati al figlio Y (prop.1/1) e contribuente X (usufrutto 1/1) Sub.2 (appartamento) Sub.7 (autorimessa) intestati alla figlia Z (prop.1/1) Sub.3 (appartamento) Sub.5 (autorimessa) intestati al figlio Y (prop.1/1) e contribuente X (diritto abitazione) Sub.4 (appartamento) Sub.8 (autorimessa) intestati a figlia Z (prop.1/1) e Contribuente X (usufrutto 1/1);Gli stessi intendono far eseguire lavori di sostituzione del manto di copertura e lattonerie, avvalendosi delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione Irpef 50 fino al 31.12.2014), imputando la quota parte della spesa complessiva di circa . 23.000,00 IVA spese tecniche, nella seguente maniera: Sub.1 alla contribuente X (quale usufruttuaria) della spesa complessiva Sub.2 alla figlia Z (quale proprietaria) della spesa complessiva Sub.3 al figlio Y (quale proprietario) della spesa complessiva Sub.4 alla contribuente X (quale usufruttuaria) della spesa complessiva.-Vista la Circolare dell’Agenzia delle Entrate N.11/E del 21/05/2014 (allegata alla presente), la quale al punto 4.3 (pag.18-19-20) tratta la ripartizione delle spese in assenza di condominio, si desume che per poter beneficiare della detrazione Irpef di cui sopra, considerato che i lavori interessano la copertura del fabbricato (parte comune a tutte le unità immobiliari), è necessario richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso.
Quesiti23/09/2014IVIE e detrazioneBuona sera, si chiede se sussiste ancora l'esenzione dal pagamento IVIE qualora l'imposta relativa non superi 200,00 e se tale esenzione vale per ciascun contribuente o per quota di possesso. Grazie La risposta è positiva; sugli immobili all'estero vige ancora il limite dell'imposta pari a 200.La CM 28/2012 ha chiarito che essa rileva a livello complessivo per tutti i contitolari (es.: coniugi in comunione legale con un'imposta complessiva lorda di 300; l'imposta netta di 100 andrà versata per 50 da parte di entrambi, ttrovando applicazione la franchigia di 200 una sola volta).Cordiali salutiSecondo quanto risposto se il valore di acquisto di un immobile a disposizione in Austria è di 42.500,00 in comproprietà tra coniugi, l'IVIE dovuta dovrebbe essere pari a 62,00 cioè: 42.500 X 0,76 323,00 - franchigia 200,00 123,00I 123,00 sono da ripartire tra i due coniugi cioè 62,00 ciascuno.