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Quesiti04/11/2014

Società tra professionisti - STP - e bonus investimenti

domandadomanda

Gentilissimo Dottor Cirrincione, siamo a porgere alla sua attenzione il seguente quesito.

Uno studio associato odontoiatrico è attualmente formato da 4 professionisti ed andrà in liquidazione dal 01/01/2015 in quanto essi hanno intenzione di aprire due attività separate. Nello specifico 2 di questi professionisti si sono rivolti al nostro Studio, che ha come linea di pensiero quello dell’apertura di una Società tra Professionisti (STP) nella forma della SRL.

La prima questione riguarda l’eventuale esistenza di una incompatibilità dei due soci all’interno della nuova STP in quanto questi ricoprirebbero nel contempo anche la carica all’interno dello Studio Associato preesistente (comunque in liquidazione). La norma, ripresa dalle linee guida pubblicate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino il 23/10/2013 (pagina 8, punto 3.1) recita che “le STP, mono e multidisciplinari, vengono iscritte […] previa verifica dell’inesistenza di incompatibilità, ossia che nessun socio della iscrivenda società rivesta già la medesima qualifica in altra società tra professionisti”.

Ciò a suo parere è legato ad un’altra medesima società (STP) o fa anche riferimento allo Studio Associato di cui i 2 soggetti interessati faranno comunque ancora parte?

Secondo alcune recenti notizie, all’interno del decreto semplificazioni il reddito di queste società dovrebbe essere assimilato al reddito d’impresa e non, come inizialmente ipotizzato, al reddito di lavoro autonomo. Pertanto (ma se il ragionamento è errato, ci corregga) l’impianto della contabilità dovrebbe essere tenuto per competenza e non per cassa e il reddito determinato secondo le norme per le società di capitali (trattandosi di una STP costituita nella forma di SRL).

La nuova realtà andrebbe poi ad effettuare investimenti per un importo di circa 300.000 euro in varia attrezzatura (a titolo d’esempio, gruppi di poltrone, macchinari per lastre mediche, impianti informatici, eccetera). I futuri soci ci chiedono se possono usufruire del credito d’imposta per gli investimenti su macchinari nuovi previsti dal “Bonus investimenti su macchinari nuovi”. Tuttavia, tali attrezzature, a nostro parere ci paiono di difficile collocazione nella Tabella 28 del codice Ateco 2007.

In attesa di un suo parere, con l’occasione siamo a porgere i nostri migliori saluti.

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