Oggetto : RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE - DINIEGO. Una società costituita per l'attività di produzione energia elettrica a mezzo fotovoltaico ottiene per l'IMPIANTO un finanziamento a lungo termine dalla banca ma per l'IVA relativa allo stesso uno scoperto temporaneo con l'impegno di chiedere a rimborso all'Erario l'IVA pagata al fornitore e riversarla all'istituto bancario. Nel secondo trimestre 2010 inizia la costruzione della centrale elettrica e viene pagando il primo stato di avanzamento lavori, IVA complessiva €. 10.000,00), che in base all'art. 30 comma 3° lettera c) viene chiesta a rimborso. Successivamente nel terzo trimestre 2010 paga altri stati di avanzamento lavori con IVA complessiva pari ad €. 45.000,00 anch'essa chiesta a rimborso con istanza telematica ecc. L'impianto del tipo a pannelli solari infissi al suolo, (in modo non permanente), è stato realizzato su un terreno di proprietà di un socio che lo stesso ha concesso in locazione commerciale alla società. Dopo aver correttamente istruito la pratica inoltrando tutta la documentazione tranne il CONTRATTO DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, ad oggi in fase di predisposizione. (l'impianto è stato completato nel mese di dicembre 2010 e di fatto non è ancora stata iniziata l'attività di produzione dell'energia elettrica). In questi giorni l'Ag. delle Entrate ha DISPOSTO IL DINIEGO PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO presentate, motivandolo come segue: "1) - Non si riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA relativa all'acquisto dell'impianto fotovoltaico finché tale impianto non sarà utilizzato per attività soggetta ad IVA, (Circ. 46 del 19/07/2007)" "2) - L'impianto non è stato realizzato su beni propri ma di terzi, pertanto non rientra tra i beni ammortizzabili e non è possibile chiedere il rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 30, 3° c., lett. c), (Ris. 179 del 27/12/2005)." In merito alla seconda osservazione è assurdo che equiparino un impianto fotovoltaico, ["che non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità" , passo ripreso dal punto 9.2.1.2 b.1) della Circ. 46 del 19/04/2007] a spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento beni di terzi, come illustrato nella Risoluzione 179 del 27/12/2005 citata ed assolutamente fuori luogo. In merito alla prima osservazione, avevamo la quasi certezza di essere operativi entro il 2010 ma, purtroppo, i tempi di realizzazione si sono allungati. Si chiede: Come gestire tale situazione, ci sono i margini per fare opposizione al diniego del rimborso? Quali sono le conseguenze pratiche contabili di questo diniego. (In sostanza è possibile ai sensi del DPR 10/11/1997 n. 298 considerare le motivazioni come "difetto dei presupposti di cui all'art. 30" e portare il credito, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica e/o annuale per utilizzarlo in compensazione, come se non avessimo mai richiesto tali somme a rimborso).? Ringraziando, cordialmente saluto.