RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Nel caso di un contribuente che abbia omesso di dichiarare redditi da fabbricati, nelle fattispecie, canoni di locazione, per l’anno d’imposta 2008, vorrei sapere se è ragionevole e condivisibile ragionare in tale maniera: si effettua il ravvedimento operoso inviando la dichiarazione integrativa entro il termine di invio di quella dell’anno successivo, ovverosia entro il 30.9.2010, e si effettua il versamento della differenza d’imposta e relative addizionali dovute, sempre entro il termine d’invio. Per la dichiarazione integrativa, che è infedele, si versa 1/10 della sanzione minima prevista, con codice tributo 8911 l’ importo pari a € 25,80, per la differenza d’imposta la sanzione è pari a 1/10 dell’importo dell’imposta dovuta per differenza, ovvero nel caso in specie, l’integrazione del modello unico 2009 anno 2008, ha comportato una differenza d’imposta pari a € 2.242,00, quindi la sanzione dovuta ammonta a € 224,20, perché si è di fronte ad un ravvedimento operoso per dichiarazione infedele.