Un soggetto persona fisica privata ha sostenuto nell'anno 2017 su un immobile censito come capannone e dato in locazione a terzi delle spese per rimozione amianto dal tetto di copertura.
Tali spese sono state pagate con bonifico bancario con causale per ristrutturazione edilizia e portate in detrazione al 50% dal Caf che ha compilato la dichiarazione dei redditi nella sezione IIIA del quadro RP del contribuente stesso, rateizzando la spesa in 10 rate.
Il contribuente decede nell'anno 2018, lasciando come unico erede il figlio.
Si chiede se:
a) è corretto quanto operato dal caf e soprattutto se (trattandosi di fabbricato non abitativo) la spesa per rimozione amianto rientra tra le spese detraibili per ristrutturazione edilizia
b) se è corretto riportare la spesa nel modello unico del figlio erede, trattandosi di unico erede, anche se il fabbricato è dato in locazione a terzi.
c) in quali casi la spesa per rimozione amianto può eventualmente rientrare tra le spese detraibili ai fini irpef (ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica).
Grazie!