Moglie e marito italiani e fiscalmente residenti in Italia, possiedono rispettivamente il 49% ed il 51% di una società tunisina. In un’ottica di passaggio generazionale intendono costituire una holding che detenga immobili e quote di partecipazione.
Si chiede di sapere se sia possibile applicare il regime del “realizzo controllato” nonostante la partecipazione oggetto dell’eventuale conferimento sia in una società non residente (tunisina per l’appunto).
L’art. 177 comma 2 del TUIR non sembra porre alcun requisito in ordine alla residenza fiscale del soggetto scambiato, ma la risoluzione n.43 del 14 aprile 2017 sembra dire il contrario e cioè che sono applicabili le stesse condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo che tratta l’operazione permutativa. Leggendo il comma primo sembra che l’operazione permutativa debba avvenire facendo acquisire il controllo della società conferita da un soggetto ex art. 73 comma 1 lett. a) e b). Non mi sembra che nulla venga detto circa la residenza fiscale del soggetto conferito.
Grazie