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Quesiti10/06/2019

PERDITA PER CESSIONE DEL CREDITO DA FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO

domandadomanda
  • La società ROSSI SRL (Impresa edile di costruzione) nel 2009 ha acquistato  una quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.000 per il corrispettivo di euro 20.000  (pari al 10% del capitale sociale della partecipata) della  società BIANCHI S.R.L.(Immobiliare di costruzione).   Nel bilancio 2009 la società ROSSI SRL ha iscritto la partecipazione nelle Immobilizzazioni finanziarie.

    Negli tra il 2009 e il 2017 la ROSSI SRL  ha effettuato versamenti a favore della partecipata BIANCHI SRL a titolo di finanziamento infruttifero per circa 700.000,00 senza l’indicazione della data di restituzione e tutt’ora sono esistenti.    Tale finanziamento essendo di lunga durata, nel bilancio della ROSSI RL, è stato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.

    La partecipazione, si ritiene abbia i requisiti PEX in quanto:

  • Nel primo bilancio è stata iscritta nelle Immobilizzazioni finanziarie;
  • La partecipazione è posseduta da oltre un anno;
  • La società partecipata è residente in Italia;
  • La società partecipata è operativa in quanto dal 2007 ha iniziato la costruzione di immobili, e tutt’ora sono in corso le vendite degli stessi.

    Ora, dalla situazione patrimoniale della partecipata BIANCHI SRL, si evince che la stessa non sarà in grado di restituire alla ROSSI SRL l’intero suo finanziamento infruttifero.  La società ROSSI SRL  nel corso del 2019 intenderebbe cedere ad uno degli altri soci della BIANCHI SRL,  la sua quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.000 per il corrispettivo di euro 2,00.  Successivamente (dopo circa 15/20 giorni) con atto separato avente data certa (cessione del credito tramite scambio di corrispondenza), intenderebbe,  cedere allo stesso socio il suo credito per finanziamento infruttifero del valore nominale di euro 700.000 per il corrispettivo di euro 70.000,00  (10%).  Tale importo risulterebbe come limite massimo rimborsabile, da una perizia giurata di stima dell’azienda BIANCHI SRL,  redatta alla data di cessione del credito.

    DOMANDA:  

  • La perdita (di euro 19.998,00) derivante dalla cessione della partecipazione è sicuramente non deducibile in quanto avente i requisiti PEX;
  • Si chiede invece se la perdita subita per la cessione del credito pari a euro 630.000,00  essendo realizzata non contestualmente alla cessione della quota, ma con atto avente data certa successiva,  sia fiscalmente deducibile dal reddito della società ROSSI SRL come perdita su crediti, e se la perizia giurata di stima sia documento sufficiente per considerare "elementi certi e precisi".
  • Il dubbio sorge leggendo la R.M. 70/E del 29.02.2008.

    Nel caso esaminato dalla risoluzione, la cessione della partecipazione e del credito da finanziamento sembra siano  avvenuti contemporaneamente e con pattuizione di corrispettivo unico, in tal caso l’agenzia ha concluso dicendo che la cessione del credito ad un valore simbolico di 1,00 costituisce di fatto a una rinuncia al credito, di conseguenza la perdita non è considerata una perdita su crediti, ma concorre  a formare il valore fiscale della partecipazione ceduta, che nel nostro caso la partecipazione avendo i requisiti PEX diventerebbe totalmente indeducibile.

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