La società ROSSI SRL (Impresa edile di costruzione) nel 2009 ha acquistato una quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.000 per il corrispettivo di euro 20.000 (pari al 10% del capitale sociale della partecipata) della società BIANCHI S.R.L.(Immobiliare di costruzione). Nel bilancio 2009 la società ROSSI SRL ha iscritto la partecipazione nelle Immobilizzazioni finanziarie.
Negli tra il 2009 e il 2017 la ROSSI SRL ha effettuato versamenti a favore della partecipata BIANCHI SRL a titolo di finanziamento infruttifero per circa 700.000,00 senza l’indicazione della data di restituzione e tutt’ora sono esistenti. Tale finanziamento essendo di lunga durata, nel bilancio della ROSSI RL, è stato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.
La partecipazione, si ritiene abbia i requisiti PEX in quanto:
Ora, dalla situazione patrimoniale della partecipata BIANCHI SRL, si evince che la stessa non sarà in grado di restituire alla ROSSI SRL l’intero suo finanziamento infruttifero. La società ROSSI SRL nel corso del 2019 intenderebbe cedere ad uno degli altri soci della BIANCHI SRL, la sua quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.000 per il corrispettivo di euro 2,00. Successivamente (dopo circa 15/20 giorni) con atto separato avente data certa (cessione del credito tramite scambio di corrispondenza), intenderebbe, cedere allo stesso socio il suo credito per finanziamento infruttifero del valore nominale di euro 700.000 per il corrispettivo di euro 70.000,00 (10%). Tale importo risulterebbe come limite massimo rimborsabile, da una perizia giurata di stima dell’azienda BIANCHI SRL, redatta alla data di cessione del credito.
DOMANDA:
Il dubbio sorge leggendo la R.M. 70/E del 29.02.2008.
Nel caso esaminato dalla risoluzione, la cessione della partecipazione e del credito da finanziamento sembra siano avvenuti contemporaneamente e con pattuizione di corrispettivo unico, in tal caso l’agenzia ha concluso dicendo che la cessione del credito ad un valore simbolico di 1,00 costituisce di fatto a una rinuncia al credito, di conseguenza la perdita non è considerata una perdita su crediti, ma concorre a formare il valore fiscale della partecipazione ceduta, che nel nostro caso la partecipazione avendo i requisiti PEX diventerebbe totalmente indeducibile.