Buongiorno,
Una SRL ha effettuato la rivalutazione solamente civilistica ex L.185/2008 sull’immobile di proprietà rilevando tra le poste di Patrimonio Netto una Riserva da Rivalutazione civilistica.L.185/08 per 1.073.750 €. Nulla è quindi stato versato quale Imposta sostitutiva.
L’immobile fu iscritto in bilancio a 2.019.226 €.
Successivamente, la società è stata posta in liquidazione volontaria ed in seguito è stato richiesto anche l’accesso alla procedura di Concordato preventivo, a fronte della quale, tramite stima del Commissario giudiziale, il valore dell’immobile è stato svalutato e iscritto in bilancio per 1.016.870 €.
Successivamente, durante la procedura concorsuale, nel 2017, l’immobile è stato venduto ad un prezzo di 1.056.427 € e successivamente dichiarata conclusa la procedura di Concordato nel 2019.
La società ha accumulato perdite civilistiche complessive in bilancio per 1.243.428 €.
Il Patrimonio netto risulta ad oggi così formato:
Capitale sociale €. 93.600
Riserva facoltativa €. 817
Versamento soci c/capitale €. 78.359
Riserva di Rivalutaz.civ.L.185/08 €. 1.073.750
Perdite precedenti €. 1.243.428 € + 3.095
La società non è in trasparenza.
E’ ipotizzabile che la Liquidazione si chiuda con un Capitale netto di liquidazione di circa 20.000 € determinato da crediti vs. Erario e quindi da distribuire ai soci in conseguenza anche di alcune sopravvenienze attive derivanti da eccessivi accantonamenti a fondi rischi che verranno rilevate nel 2019 facendo aumentare l’utile.
QUESITO:
E’ possibile utilizzare TUTTE le riserve, inclusa quella da rivalutazione, per abbattere le perdite pregresse senza alcuna Assemblea straordinaria e senza alcun obbligo di reintegrazione in caso di distribuzione utili?
E’ possibile ritenere la distribuzione del Capitale Netto di liquidazione non una distribuzione utili ma solamente un rimborso senza tassazione del capitale sociale residuato? Perché la CM11/2009 par.4 (anche nel caso di Riserva solamente civilistica/contabile), continua a richiamare l’art.13 L.342/2000 e art.15 DL185/08 replicando gli stessi vincoli previsti per una Riserva da rivalutazione fiscale?
Soluzione proposta: si ritiene che lo stato di Liquidazione della società consenta l’utilizzo di tutte le riserve disponibili, con delibera di assemblea Ordinaria, anche in sede approvazione bilancio, e che la Riserva di rivalutazione sia da assimilare a normale riserva di utili NON in sospensione di imposta; come tale quindi liberamente utilizzabile per coprire perdite; senza tassazioni in capo ai soci, senza dover convocare una assemblea straordinaria per ridurre definitivamente la riserva (ciò che è implicito in una Liquidazione già decisa con Assemblea straordinaria) e senza obblighi di reintegrazione (si veda anche Sole 24Ore del 6/05/2013).
Si ritiene quindi che il Capitale netto di liquidazione ipotizzato in sede di chiusura della società sia liberamente distribuibile senza tassazione in quanto trattasi di rimborso di capitale sociale versato in precedenza.
Cordiali saluti