Egr. dottore,
una società di persone SAS esercente attività di intermediazione immobiliare è proprietaria dell'immobile dove tale attività è esercitata. I due soci accomandatari sono iscritti alla gestione commercianti.
Si vorrebbe ampliare la compagine sociale (per un risparmio d'imposta) facendo entrare in società i coniugi dei due accomandatari con la qualifica di accomandanti ma si vuole evitare che acquisiscano anche la contitolarità dell'immobile commerciale.
Si pensava adottare questa soluzione:
1 scissione delle due attività con la società proprietaria dell'immobile che resta tale con semplice gestione immobiliare dell'immobile proprio che affitterà alla costituenda società;
2. la costituenda scietà, con la nuova compagine sociale, svolgerà l'attività di Intermediazione immobiliare. Le quote di partecipazione al capitale saranno minime in capo ai coniugi subentrati e accomandanti mentre si stabilirà la suddivisione dell'utile in maniera non proporzionale alla partecipazione al capitale calibrando il tutto per un risparmio d'imposta e contributivo.
Si chiede se:
a) tale procedura possa configurarsi quale abuso del diritto;
b) se il reddito di partecipazione derivante dalla società di gestione immobiliare debba comunque essere assoggettato alla gestione contributiva INPS, attratto quindi negli altri redditi invece assoggettati - non si ritiene debba esserlo in quanto l'attività di gestione immobiliare non è considerata attività d'impresa e l’articolo 1, comma 1, L. 233/1990, in vigore dal 1993, specifica che l’onere contributivo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti “è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”;
c) se l'attività di agente immobiliare è compatibile con la situazione sopra specificata ovvero partecipazione in società di gestione immobiliare e partecipazione in altra società esercente attività di intermediazione immobiliare.
Grazie.
Cordiali saluti.