buongiorno
in merito a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 D.L.gs.127/2015 in relazione all'obbligo, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto, di memorizzare e trasmettere telematicamente all'A/E i dati dei corrispettivi giornalieri, si chiede un confronto in merito a tale situazione:
artigiano che esercita attività di installazione e manutenzione impianti idraulici ed elettrici. negli interventi di manutenzione stufe a pellet presso privati consumatori rilascia , a fronte del corrispettivo, ricevuta fiscale che viene riepilogata sul registro dei corrispettivi.
tale ditta, che nel 2018 ha prodotto un volume d'affari di 700.000 euro, rientrerà anch'essa nel nuvo obbligo a partire dal prossimo 01.07.2019? piu in generale, i contribuenti che pur non avendo il registratore di cassa emettono le ricevute fiscale con regolare annotazione nel registro dei corrispettivi, sono tenuti anch'essi a rispettare il nuovo obbligo? oppure non hanno nessun obbligo e possono continuare ad emettere le ricevute fiscali anche nel 2020 e seguenti? non ci è chiaro se, con tale introduzione normative, le ricevute/scontrini fiscali spariranno solamente per i commercianti al dettaglio e somministrazione ( bar/ristornanti) o non saranno piu ammesse in generale.
ringraziamo per il vostro sempre puntuale riscontro
cordiali saluti