premessa : l'opzione per il co.5 dell'art.18 dpr 600/1973 comporta che ciò che è registrato nei libri iva vale quale pagato/incassato e dunque una contabilità semplificata che abbia optato per il co.5 detrae il costo e l'iva nell'anno fiscale in cui il documento risulta registrato. è corretto quanto appena affermato?
ciò detto, la situazione è la seguente: si vorrebbero trasferire all'anno 2019 alcune fatture datate 2018 che il contribuente ha già nelle proprie disponibilità essendo fatture di novembre. per quanto affermato in premessa sia il costo sia l'iva verranno così traslati come deducibilità e detraibilità all'anno 2019. è corretta questa affermazione?
a livello pratico vorremmo procedere come segue:
a) creazione sezionale ad hoc nei registri iva 2019 che accoglieranno esclusivamente le fatture cartacee del 2018 le quali confluiranno esclusivamente in dich.IVA;
b) le fatture verranno protocollate vecchia maniera ed avranno una loro numerazione autonoma;
c) il costo verrà considerato - dedotto - nei valori anno 2019 mentre l'iva nell'anno 2018.
chiediamo se quanto esposto sia corretto o in caso contrario di darci indicazioni in merito.
ringraziamo per l'attenzione.