fino ad oggi i medici operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono stati esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con le ASL (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015) essendo state ritenute valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974. Infatti secondo l’Agenzia delle Entrate il cedolino emesso dalle ASL assolveva integralmente l’obbligo di certificazione del corrispettivo.
Si chiede come si dovrà procedere a partire dall’1.1.2019 con l’estensione generalizzata degli obblighi di fatturazione elettronica e cioè se sarà l’ASL mediante autofattura ad effettuare l’emissione della fattura elettronica o se il medico di base dovrà predisporre una fattura elettronica utilizzando il cedolino ASL solo come base per il calcolo.