Buongiorno,
l'articolo 2484 c.1, al n.4 indica come causa di scioglimento delle società di capitali la riduzione del capitale al disotto del minimo legale. Questa condizione è anche una delle cause di scioglimento ammesse nella procedura semplificata di liquidazione, senza l'intervento notarile. Nel caso tale situazione si verifichi prima della fine dell'esercizio contabile, considerando anche il fatto che ci sono le certezze di irreversibilità, si può già procedere alla procedura semplificata? O è necessario sempre attendere tale situazione a fine esercizio? A completamento di informazioni si evidenzia che tale situazione era presente a fine 2017 e che, nonostante i buoni propositi espressi in sede di approvazione bilancio, i soci non intendono procedere alla ricostituzione del capitale.
Grazie
Cordiali Saluti