Due srl, assistite dai propri avvocati, hanno stipulato nel gennaio 2018 un ACCORDO a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) per dirimere una controversia avente ad oggetto il contratto di compravendita del 29.01.2016 e 30.11.2016 con cui la ABC srl in liquidazione in persona del liquidatore pro-tempore forniva alla società DMT srl i macchinari seguenti, tutti usati e ricondizionati:
1. Tornio verticale – importo fattura 75.000; valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 69.187,50 – proposta transattiva di risarcimento €uro 40.000,00
2. Fresatrice Br. – importo fattura 235.000; valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 216.787,50 – proposta transattiva di risarcimento €uro 110.000,00
3. Fresatrice F – importo fattura 30.000; valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 27.675,00 – proposta transattiva di risarcimento €uro 20.000,00
4. Fresatrice H – importo fattura 55.000; valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 50.737,50 – proposta transattiva di risarcimento €uro 40.000,00
5. Fresatrice FP – importo fattura 51.000; valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 47.047,50 – proposta transattiva di risarcimento €uro 40.000,00
6. Fresatrice M – importo fattura 220.000; valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 202.950,00 – proposta transattiva di risarcimento €uro 110.000,00
Totale importi fatturati inizialmente €uro 666.000 – ammortamenti effettuati fino a questa data euro 51.615,00 - valore contabile al netto di ammortamenti effettuati €uro 614.385,00 - totale proposta transattiva di risarcimento €uro 360.000 – Totale nuovo valore contabile €uro 254.385,00
L’accordo non riguardava diritti indisponibili, né verteva in materia di lavoro.
Allo scopo di definire bonariamente la pendenza di cui sopra la società ABC srl in liquidazione ha dichiarato di risolvere il contratto di compravendita dei beni su descritti già perfezionato in data 29.01.2016 ed in data 30.11.2016 con DMT srl, rinunciando ad una parte delle somme tutt’ora da ricevere ed accordando, a titolo di risarcimento danni per il periodo di non godimento dei beni difettati, l’importo di € 360.000 (come sopra evidenziato) e dichiarando altresì di rinunciare ad eventuali cause di risarcimento danni.
Dall’altro lato la DMT srl, richiamando la normativa della vendita di beni non conforme a quella descritta, dichiarava di accettare quanto proposto dalla ABC srl in liquidazione, accettava la risoluzione del contratto e si dichiarava disposta a pagare la differenza dovuta (in parte con accollo di mutuo bancario), decurtata degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento danni, accettando la bonaria definizione e dichiarando altresì di rinunciare ad eventuali ulteriori cause di risarcimento danni.
Domande:
1. Nel caso in questione (accordo a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) va ridotto il valore dei beni mediante utilizzazione del Fondo ammortamento accantonato fino alla data dell’accordo (per un totale di euro 51.685,00) contabilizzando una sopravvenienza passiva di euro 360.000 ? In tal modo il nuovo valore dei beni oggetto di accordo è di euro 254.385,00.
2. In caso affermativo tale sopravvenienza passiva è fiscalmente deducibile in capo alla società acquirente DMT srl ?
Visto che la società ABC srl in liquidazione ha accordato un risarcimento danni di euro 360.000 (pari all’importo suindicato per sopravvenienza passiva in capo a DMT srl) la società DMT srl deve contabilizzare una sopravvenienza attiva per tale importo ?
3. In caso affermativo tale sopravvenienza attiva è fiscalmente tassabile in capo alla società acquirente DMT srl ?
Così impostata l’operazione diventa neutra, per cui
Infine a seguito di tale operazione si è in presenza solo di sopravvenienze attive e passive come sopra esposto o si devono rilevare alternativamente minusvalenze o plusvalenze ?