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Quesiti25/05/2018

Pignoramento presso terzi agente riscossione

domandadomanda

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENTE RISCOSSIONE

Una piccola azienda ha ricevuto la notifica dall’agente della riscossione di pignoramento  art.72-bis DPR 602,  del credito che un professionista vanta nei confronti della medesima azienda per prestazioni professionali.    Nell’atto di pignoramento è indicato “l’agente delle riscossione intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dall’art.72-ter del DPR 602/73 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di euro 10.000,00 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pignoramento”.

L’azienda dovrebbe pagare al professionista per prestazioni professionali la somma di euro 1.000,00 + cassa di previdenza+iva+spese, ma il pagamento è sospeso  finchè non verranno quantificate e pagate le dovute sanzioni per inadempimenti del professionista o adempimenti effettuati oltre i termini.

Si chiede:

  1. se la quota pignorabile prevista dall’art.72-ter pari a 1/10 fino al valore di 2.500,00 si renda applicabile anche se il rapporto è di natura professionale e non di lavoro dipendente.
  2. se l’azienda può mandare entro 60 giorni dalla notifica, una raccomandata (o PEC) all’agente della riscossione dicendo che il credito è incerto  anzi è probabile che non debba essere pagato perché le sanzioni che il professionista sarebbe tenuto a rimborsare all’azienda probabilmente saranno superiori al credito,  oppure l’azienda è comunque tenuta a versare entro 60 giorni dalla notifica,  all’agente della riscossione  1/10 del compenso in quanto l’azienda per il rimborso delle sanzioni può rivalersi solo sulla quota non pignorata (cioè 9/10) e non anche sulla quota pignorata (1/10)??

Infine qualora la quota pignorata fosse comunque  da versare all’agente della riscossione, è corretto ritenere che la quota pignorata e da versare all’agente della riscossione nel caso sotto indicato sia pari a euro 109,29 cioè 1/10 del netto parcella,  sulla quale non va applicata l’ulteriore ritenuta 20% di cui art.21 comma 15 L.449/97 in quanto il creditore è l’agente della riscossione??.

Compenso                            1.000,00

Cassa prev.4%                           40,00

Iva 22%                                     222,88

Spese anticipate art.15            30,00

Ritenuta 20%                           200,00 –

 Totale parcella                    1.092,88

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