Quesito: opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti.
Il contribuente che ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti.
Nel caso di canoni di locazione non pagati, in cui il locatore è un privato non soggetto iva, ritengo che il conduttore, in regime semplificato che ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti , possa dedurre il costo per competenza (quindi anche per i canoni non pagati nell’anno) e non per cassa al momento del pagamento in cui contestualmente viene in possesso della ricevuta/bonifico della banca (contabile della banca).
La regola generale, per previsione normativa, prevede che per chi opta al regime di cui al quesito, il ricavo si intende incassato e il pagamento della spesa effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
In questo caso, venendo a mancare il “documento contabile”, che altro non può essere che la fattura, unico documento che può essere registrato ai fini iva nei registri obbligatori, di cui anche l’Agenzia delle Entrate fa riferimento, ritengo che la soluzione corretta, nel caso appunto di costi che non sono rappresentati da fatture, sia quella di imputarli nell’anno di competenza, come per tutti gli altri costi che non sono documentati da fatture (minusvalenze / sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR; quote di amm.to beni materiali artt. 64, comma 2 e 102 del TUIR; beni immateriali art. 103, del TUIR; spese prestazioni di lavoro ex art. 95 del TUIR; oneri di utilità sociale ex art. 100 del TUIR ecc.) restando fermo l’obbligo di separata annotazione (e non registrazione!) nei registri iva di tutte quelle non soggette a registrazione ai fini IVA.
Restando in attesa di un Vostro gradito parere, porgo cordiali saluti