Richiesta di parere in merito al trattamento iva afferente le operazioni passive relative alle cessioni di valori bollati ex art. 2 comma 3 lett. “i” d.p.r. 633/72
Premesso che:
l’impresa istante esercita attività di tabaccheria e in particolare le seguenti attività:
la vendita di generi di Monopolio
la vendita di valori bollati, postali e similari
la vendita di schede telefoniche
la vendita di biglietti trasporti pubblici urbani
le giocate relative al totocalcio, totip e similari
ecc.
Da un’interpretazione sistematica dell’art. 19, comma 3 del D.p.r. 633/72, con riferimento alle attività che ci interessano, risulta che:
– danno diritto alla detrazione, oltre che le operazioni imponibili, quelle disciplinate dal primo comma dell’art. 74 (quindi le vendite di generi di monopolio, le vendite di biglietti per trasporti pubblici urbani e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari);
– non danno diritto alla detrazione le altre operazioni derivanti da vendita di valori bollati, le giocate al lotto e ad altre lotterie nazionali e le giocate relative al Totocalcio ed al Totip ecc
L’impresa istante, in forza di un contratto di appalto, sostiene costi (rilevanti ai fini iva ) relativi alle operazioni di cessioni di valori bollati; tali operazioni di acquisto, direttamente e strettamente connesse alla vendita di valori bollati e similari, sono imponibili iva ed in particolare, nel caso specifico, scontano l’aliquota ordinaria del 22 %.
La scrivente istante
Chiede
Se l’iva afferente l’acquisto dei suddetti servizi sia integralmente indetraibile, scontando il principio della indetraibilità specifica della quota di beni e servizi oggettivamente riferibile alle operazioni senza diritto alla detrazione, oppure se si dovrà applicare la percentuale di pro-rata di detraibilità e in particolare quella che scaturisce dal calcolo del pro-rata così come disciplinato dall’art. 19 comma 5 del D.p.r. 633/72.
Lo scrivente ritiene che anche l’iva afferente le operazioni passive, riferibili alle operazioni di vendita di valori bollati, debba necessariamente scontare, in luogo del principio di indetraibilità specifica, la percentuale di pro-rata di detraibilità ex art. 19 comma 5 D.p.r. 633/72.