TRATTAMENTO FISCALE SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO .
Nel corso del 2016, a seguito di una causa intercorsa fra un Amministratore di srl e relativa Società ( intentata dall’Amministratore), si stipula un accordo transattivo che prevedeva una transazione lorda omnicomprensiva e tombale di eu 110.000 a favore dell’Amministratore a titolo di risarcimento del danno patito.
Nella scrittura privata firmata dalle parti veniva riportato:
“Il versamento della somma lorda di eu 110.000 sarà soggetto a ritenuta d’acconto nella misura del 20%. Sicchè la Società….. corrisponderà al Dott……………….la somma netta di eu 88.000 mediante assegno circolare……, e provvederà nei termini di legge a versare all’Erario la ritenuta d’acconto per l’importo di eu 22.000, rilasciando al Dott….. l’attestazione come sostituto d’imposta:”
Da questo si desume che la transazione, effettuata poi nel 2017, era stata identificata come risarcimento di LUCRO CESSANTE e non di DANNO EMERGENTE, quindi da tassare in capo al beneficiario, che era consapevole di dover dichiarare in Unico 2018 per 2017 .
Peccato che la somma erogata dalla Società all’Amministratore nel corso del 2017 ammonta ad eu 110.000.
Se l’amministratore dichiara la somma incassata e versa il totale dell’imposta, opera comunque correttamente ovvero dovrebbe rivalersi sulla Società che non ha agito da sostituto d’imposta?
L’amministratore non vorrebbe avere più niente a che fare con la società ma al tempo stesso non vuol avere problemi con l’Amministrazione finanziaria.